Bonus fiscali e crediti d'imposta

Credito di imposta canoni di locazione imprese turistiche: il codice tributo

Con Risoluzione n 37 di ieri 11 luglio viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

In particolare è istituito il seguente codice tributo:

  •  “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. 

Si specifica che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Si precisa che, ai sensi del punto 3.3, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24 

Ricordiamo che si tratta del credito d’imposta in favore di

  • imprese turistiche, 
  • nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

e per poterne beneficiare è necessario presentare dall'11 luglio una autodichiarazione predisposta con Provvedimento delle entrate n 253466 

Per approfondimenti in merito leggi anche Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: da oggi invio dell'autodichiarazione

Inoltre sempre ieri 11 luglio l'agenzia delle entrate con risposta a faq ha precisato che "si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato art 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente"

Nello specifico, le entrare chiariscono che in sede di emanazione del Provvedimento di cui sopra, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione. Infatti, l'art 288 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (TFUE), a proposito dell'efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che "La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi". 

Per questo motivo, nel punto 1.5 del Provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione

In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d'imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso il disposto di cui al comma 1 dell'art 5 del decreto-legge n. 4 del 2022 che fa riferimento ai "canoni versati").
Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della presente misura agevolativa nell'individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14 sopra citato, si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022.

Allegati:

Nessun articolo correlato