Dichiarazione IVA OSS: dati terzo trimestre entro il 31 ottobre
E' in scadenza la prima dichiarazione IVA OSS:
- entro il 31 ottobre, i soggetti che hanno scelto tale regime speciale, devono presentare in via telematica le dichiarazioni
- ed effettuare il versamento delle imposte dovute.
In particolare, i soggetti IVA che si avvalgono del regime One Stop Shop sono tenuti a riepilogare trimestralmente le operazioni effettuate nell'ambito di tale regime, presentando una dichiarazione in via telematica nello stato membro di identificazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Attenzione va prestata al fatto che la dichiarazione va presentata anche in assenza di operazioni.
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Regime IVA OSS: il 31 ottobre scadenza dichiarazione terzo trimestre
I soggetti che, dal 1 luglio 2021, utilizzano il sistema OSS Italia, il 31 ottobre vedranno scadere il termine per presentare la dichiarazione relativa al terzo trimestre 2021.
Attenzione, il 31 ottobre è domenica ma come specificato nella Guida della Commissione UE allo sportello unico per l'IVA "i termini per la presentazione della dichiarazione rimangono gli stessi anche qualora cadano nel fine settimana".
Anche la rivista FiscoOggi della stessa Agenzia delle entrate riporta come termine quello del 31 ottobre, mentre il Sole24Ore in un articolo di Benedetto Santacroce del 27 ottobre indica la data termine al 2 novembre.
Ricordiamo che, per tali soggetti, le regole da seguire sono contenute nel Provvedimento 168315 del 2021.
I modelli di dichiarazione trimestrale sono compilati direttamente tramite l'applicativo web dell'agenzia inserendo i dati richiesti dai seguenti modelli allegati al provvedimento:
La dichiarazione di cui si tratta deve contenere:
- l'ammontare delle operazioni effettuate nel trimestre al netto dell'iva
- le aliquote applicate
- l'ammontare dell'imposta spettante a ciascuno Stato membro.
Lo stato membro di identificazione provvederà ad effettuare l'inoltro delle dichiarazione agli stati di consumo assegnando ad ogni dichiarazione un numero di riferimento unico.
Tale numero dovrà essere utilizzato dal soggetto passivo al momento in cui effettuerà il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione.
Il versamento, come la presentazione della dichiarazione, deve essere eseguito entro il mese successivo al termine del primo trimestre in questo caso il 31 ottobre.
L'agenzia delle entrate verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione e l'avvenuto versamento entro il decimo giorno successivo alla scadenza.
Qualora la dichiarazione risulti non trasmessa o l'imposta non versata verrà inviato un avviso di sollecito al contribuente.
La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dal termine di presentazione stabilito dalla legge per mezzo di una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando:
- il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata,
- il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.
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