Diritti d’autore: più tutela per autori e artisti con il DLgs 181/2021
Pubblicato in GU n 284 del 29 novembre il decreto legislativo n 181 dell'8 novembre 2021 in materia di diritti d'autore.
Ricordiamo la sintesi delle novità apportate alla norma con il recepimento della Direttiva UE a tutela di autori e artisti.
“L’Italia recepisce la direttiva copyright e rafforza la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale” aveva dichiarato Franceschini nel comunicato stampa datato 4 novembre 2021.
Il decreto legislativo approvato dal Cdm per recepire la Direttiva europea sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale viene approvato in via definitiva tenendo conto di alcune delle osservazioni espresse dalle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.
L'obiettivo delle nuove norme è quello di adattare la legge sul diritto d’autore all'ambiente digitale contemporaneo così da garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa.
Il testo è il frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore.
Diritti d'autore: la sintesi delle nuove norme con recepimento della Direttiva UE
E' introdotta la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti.
Per il medesimo fine è introdotto un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all'uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi online.
Inoltre, si interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse.
Più precisamente, è introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti.
Per quanto riguarda l'utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore, le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri.
Attualmente esistono eccezioni al diritto d'autore per i settori dell'istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001.
Ecco alcune delle principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari:
Sfruttamento delle opere musicali in streaming
È stato chiarito che gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali. Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato.
Ammissibilità della remunerazione forfettaria
È stato previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario.
Obbligo di trasparenza
È stato previsto che l’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, nei confronti delle imprese di intermediazione. A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, è stato disposto che le informazioni vadano fornite con cadenza almeno semestrale (anziché trimestrale) e sono state introdotte maggiori garanzie ai fini della riservatezza delle informazioni fornite.
Ruolo AGCOM nella definizione delle remunerazioni
È stato previsto che, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM (anziché dal collegio arbitrale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945).
Ampliamento delle categorie titolari di diritti
È stato dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori.
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