Agricoltura

Imprese ortofrutticole: sostegno ai produttori di IV gamma

Con Decreto 23 dicembre 2022 dell'Agricoltura pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio si stabiliscono le regole per l'intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, a valere sul  "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"

Le risorse inerenti al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle  filiere  agricole,  della pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021,  sono destinate per un ammontare pari a 10  milioni di euro ai  soggetti beneficiari come definiti dal presente decreto. 

In particolare, l'aiuto è finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e le loro imprese socie conferenti

  • della perdita di reddito causata dell'incremento dei costi energetici, 
  • dall'aumento dei costi delle materie prime 
  • e dalla riduzione dei consumi dei  prodotti ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento del tasso inflattivo che sta  impattando sulla capacità di spesa delle famiglie. 

Viene precisato che la determinazione dell'aiuto è parametrata al valore della produzione commercializzata dei prodotti di IV gamma da  ciascun richiedente  nell'anno  2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.

Agevolazioni imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma: i beneficiari

Come definite dallo stesso decreto beneficiarie della misura sono:

  • le imprese agricole di produzione primaria  di ortaggi, inscritte all'Anagrafe delle aziende  agricole  (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie  produttori conferenti delle O.P. e delle A.O.P.;
  • organizzazione di produttori le Associazioni di  organizzazioni di  produttori  nonché filiali  (O.P.  /  A.O.P.  e  filiali) che valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma; 

La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiarie è così stabilita:

a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;

b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma

Le domande di aiuto sono presentate al  soggetto  gestore dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali (AGEA) secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto.

Agevolazioni imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma: la domanda

Le domande devono contenere almeno i  seguenti elementi:
a) generalità del richiedente;

b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i seguenti dati:

  • i.  valore  della  produzione  commercializzata   relativa   ai prodotti di IV gamma nell'anno 2021;
  • ii.  quantità dei  prodotti  di  IV  gamma   commercializzati nell'anno 2021;
  • iii.  quantità di  prodotto  conferito  dai  soci  produttori destinato alla produzione di alimenti di IV gamma;
  • iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata  alla produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni:
    • quantità conferite;
    • superfici dei soci produttori destinate alla produzione della materia  prima  utilizzata  dalla  O.P.,  A.O.P.  o  filiale per la produzione di alimenti di IV gamma;

d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati  al fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nell'anno 2021;

e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative  all'aiuto ricevuto  e agli importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello;

f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto  gestore  ai  sensi del comma 1.