Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

Superbonus: sì alla colonnina di ricarica nel posto auto condominiale

Con Risposta a interpello n 585 del 9 dicembre 2022 le Entrate si occupano della valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione superbonus 110% come intervento ''trainato'' dell'installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una barriera amovibile (articolo 119, comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio))

L'Istante riferisce di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio nel quale è stato deliberato di effettuare un intervento di miglioramento energetico dell'edificio condominiale, tramite l'isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate dello stesso, per un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda totale (c.d. intervento ''trainante''), con l'intenzione di usufruire del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 

Unitamente all'intervento sulle parti comuni dell'edificio in condominio, l'Istante intende effettuare, quale intervento ''trainato'',  l'istallazione  di una colonnina di ricarica  per i veicoli  elettrici nel  posto auto di proprietà,  sito al piano terreno dell'edificio condominiale,  che  costituisce  pertinenza  dell'abitazione, usufruendo del Superbonus. 

Egli specifica che il posto auto, ''sito all'interno della sagoma dell'edificio condominiale e localizzato tra due colonne portanti dello stesso, è coperto nella parte superiore ed aperto nella parte anteriore costituente l'ingresso mentre è chiuso nella parte posteriore da un muro. Esso è delimitato  idealmente nello spazio compreso tra le suddette colonne portanti ed il citato muro dell'edificio condominiale e lo stato di fatto è completato dalla presenza, all'ingresso di esso ed al limite della proprietà, da una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto''. 

Inoltre, l'istante, fa presente che ai fini della predetta detrazione, l'articolo 119, comma 8, del decreto  Rilancio  richiama espressamente l'articolo 16 ­ter  del  decreto  legge  4 giugno  2013  n.  63,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3  agosto  2013, n. 90 ai  sensi  del  quale,  per  accedere  alle  agevolazioni  fiscali, le  infrastrutture  di ricarica «devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».

In base a tale ultima disposizione, è considerato ''non accessibile al pubblico'': 

«1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;

2) un punto di  ricarica  destinato  esclusivamente  alla  ricarica  di  veicoli in  servizio  all'interno  di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità; 

3) un  punto  di  ricarica  installato  in  un'officina  di  manutenzione  o  di  riparazione,  non accessibile al pubblico». 

Tutto ciò premesso l'istante chiede se il requisito di ''non accessibilità al pubblico' del  punto di ricarica e, segnatamente, quello previsto al punto 1) necessario ai fini delle detrazioni richiamate, è da considerarsi tale solamente qualora vi sia un effettivo ostacolo al libero accesso presso l'intero edificio residenziale in cui insiste la pertinenza dell'unità immobiliare ove viene istallato, oppure si configura tale anche qualora la pertinenza dell'unità immobiliare è dotata di dispositivi di limitazione all'accesso di parte di terzi.

Le Entrate specificano che per effetto del richiamo contenuto nel citato comma 8 dell'articolo 119 del decreto Rilancio all'  articolo 16 ­ter  del decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  63,  anche  ai  fini dell'accesso al Superbonus è necessario, tra l'altro, che le infrastrutture di ricarica dei veicoli  elettrici  siano  installate in  luoghi non accessibili al pubblico.  

Al  riguardo, fa riferimento il comma 2 del citato articolo 16 ­ter del decreto ­legge n. 63 del 2013 chiarendo che  nel caso di specie, si ritiene che l'infrastruttura di carica installata nel  posto auto dell'Istante, situato al piano terra dell'edificio condominiale, soddisfi la condizione di  ''punto  di  ricarica  non  accessibile  al  pubblico'' essendo "installato  in  un  edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti".

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