Approfondimenti

09.06.2020

Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori: estensione per i mesi di aprile e maggio

IL DL “Rilancio” prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS). Per il mese di Aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie: i) lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS; ii) lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; iii) lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; iv) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; v) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; vi) lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio; viii) collaboratori sportivi. Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda. Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro. Per il mese di Maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili. L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni: i) collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; ii) lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento); iii) lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020. Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.  
Premessa

Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) rifinanzia per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità previste, con riferimento al mese di marzo 2020, dal DL 18/2020 (“Cura Italia”).

Indennità erogate dall’INPS

L’indennità per il mese di aprile 2020 è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinati requisiti, appartenenti alle seguenti categorie (art. 84 del DL 34/2020):

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per aprile ammonta a 500,00 euro.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile è erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

A tal proposito, l’INPS ha informato che sono stati predisposti i pagamenti per alcune categorie di lavoratori (comunicato stampa 21.5.2020).

L’indennità per il mese di maggio 2020 è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili (art. 84 del DL 34/2020).

Nello specifico, l’indennità è ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre categorie, l’indennità per maggio è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

Viene, inoltre, previsto che, decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL “Rilancio“, si decade dalla possibilità di richiedere all’INPS le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020.

Il 3.6.2020 è, quindi, stato l’ultimo giorno per presentare la domanda per l’indennità di marzo 2020.

Sarà erogata dall’INPS, previa domanda, anche la nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020 (art. 85 del DL 34/2020).

L’indennità spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
Indennità ai collaboratori sportivi erogate dalla società Sport e Salute spa

L’art. 98 del DL 34/2020 ripropone per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600,00 euro in favore dei collaboratori sportivi.

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 96 del DL 18/2020 non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 è erogata automaticamente.
Indennità ai professionisti erogate da enti previdenziali privati

Modificando l’art. 44 del DL 18/2020, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, l’art. 78 del DL 34/2020 dispone:

  • l’incremento a 1.150 milioni di euro delle risorse del fondo, per il riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • il differimento da trenta a sessanta giorni del termine per l’adozione dei decreti attuativi da parte del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’indennità per il sostegno del reddito dei predetti professionisti, viene abrogato l’art. 34 del DL 23/2020 e disposto che i beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare: titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;titolari di pensione.

Per la definizione dell’importo cui ammonterà l’indennità per i prossimi mesi e degli ulteriori requisiti per la sua spettanza, sarà necessaria l’adozione di un ulteriore decreto attuativo.

Divieto di cumulo tra indennità

Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 del DL 34/2020 non sono cumulabili:

  • tra di loro, in base a diverse qualifiche assunte;
  • con l’indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020 (art. 86 del DL 34/2020).
Le sopra citate indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12.6.84 n. 222.

Rispetto alla previsione di incumulabilità tra le indennità di cui agli artt. 78 del DL 34/2020 e 44 del DL 18/2020 è stato osservato che entrambe le norme interessano le indennità erogabili, per mensilità diverse, con le risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, per cui risulterebbe che coloro che hanno percepito l’indennità per il mese di marzo non possano beneficiare di quelle per i mesi successivi. Su questa incongruenza, l’ADEPP ha sollecitato interventi correttivi.

Contributi alle imprese che adottano misure per ridurre il rischio di contagio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, per favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, l’art. 95 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) promuove l’erogazione, da parte dell’INAIL, di interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio. L’intervento spetta: i) alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane; ii) alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese; iii) alle imprese agrituristiche; iv) alle imprese sociali (DLgs. 112/2017) iscritte al Registro delle imprese. Il contributo massimo concedibile varia in base al numero dei dipendenti dell’impresa, ed è pari a: i) 15.000,00 euro, fino a 9 dipendenti; ii) 50.000,00 euro, da 10 a 50 dipendenti; iii) 100.000,00 euro, con più di 50 dipendenti. L’assegnazione del contributo avviene con procedura automatica ai sensi dall’art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione della quale il contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Tale misura di sostegno alle imprese è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi. L’agevolazione non sarebbe quindi cumulabile con il credito d’imposta sanificazione.  
Premessa

L’art. 95 del DL 34/2020, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020, come integrato il 24.4.202044, promuove l’erogazione, da parte dell’INAIL, di interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente al 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020, conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure finalizzate alla riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro.

Per finanziare tali interventi straordinari, l’INAIL ha dovuto destinare le risorse già disponibili relative al bando ISI 2019, con conseguente revoca dello stesso, nonché lo stanziamento 2020 previsto per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In esito a tale norma, l’Istituto ha recentemente confermato che il bando di finanziamento ISI 2019 è stato cancellato: pertanto la procedura, già interrotta a seguito dell’emergenza sanitaria, non proseguirà e non vi sarà l’aggiornamento del calendario da pubblicare entro il 31 maggio 2020 sul sito dell’Istituto né sarà, ovviamente, indetto alcun click day.
Soggetti beneficiari

I soggetti a cui è destinato l’intervento in esame sono le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.

Rientrano tra i soggetti beneficiari anche: le imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;le imprese agrituristiche;le imprese sociali (DLgs. 112/2017) iscritte al Registro delle imprese.
Ambito oggettivo

La misura in esame spetta per le spese, sostenute dal 17.3.2020, in relazione all’acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi
  • costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Con riferimento a questi ultimi, in attesa di specifiche disposizioni, potrebbe rilevare quanto previsto nell’ambito del bando “Impresa SIcura” (emanato da Invitalia in attuazione dell’art. 43 del DL 18/2020), che considerava agevolabili: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
Misura del contributo

L’importo massimo concedibile degli interventi agevolativi varia in base al numero dei dipendenti dell’impresa, ed è pari a:

  • 15.000,00 euro, fino a 9 dipendenti;
  • 50.000,00 euro, da 10 a 50 dipendenti;
  • 100.000,00 euro, con più di 50 dipendenti.
I contributi per l’attuazione di tali interventi sono concessi in conformità a quanto previsto dal nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. 1863 e successive modifiche).
Modalità di accesso al contributo

La norma dispone che la concessione del contributo avviene con procedura automatica ai sensi dall’art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione della quale il contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La norma agevolativa dispone che l’INAIL procederà a trasferire la risorse a Invitalia. Pertanto, le modalità e le procedure di accesso al contributo in esame saranno presumibilmente definite con apposito bando emanato da Invitalia (analogamente a quanto avvenuto con il bando “Impresa SIcura”).
Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Tale misura di sostegno alle imprese è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi.

L’agevolazione non sarebbe quindi cumulabile con il credito d’imposta sanificazione[1].  

[1] Si rammenta, infatti, che l’art. 125 del D.L. Rilancio riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario e può essere utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24, ovvero ceduto ad altri soggetti ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.

DL rilancio: istituito un nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 120 del DL 34/2020 introduce un nuovo credito d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’“Allegato 1 articolo 120” al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei). Possono fruire dell’agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per: i) il rifacimento di spogliatoi e mense; ii) la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; iii) l’acquisto di arredi di sicurezza. Ad ogni modo, viene previsto che, con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto. Al riguardo, si segnala che l’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro per beneficiario, mentre lo stanziamento complessivo per tale agevolazione è pari a 2 miliardi. Il credito d’imposta può essere: i) utilizzato, nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applicano, per espressa previsione normativa, i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000); ii) in alternativa, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.  
Premessa

L’art. 120 del DL 34/2020 introduce un nuovo credito d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

L’agevolazione è collegata, come si legge della Relazione illustrativa, alla riapertura in sicurezza delle attività.
Soggetti beneficiari

L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’“Allegato 1 articolo 120” al DL 34/2020.

Come rilevato dalla Relazione illustrativa, i possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, quali tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

La seguente tabella riporta l’elenco dei soggetti interessati di cui all’Allegato 1.

Codice ATECO Attività
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 Gestione di vagoni letto
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 Catering continuativo su base contrattuale
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 Attività di proiezione cinematografica
791100 Attività delle agenzie di viaggio
791200 Attività dei tour operator
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 Organizzazione di convegni e fiere
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 Attività nel campo della regia
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 Attività di biblioteche ed archivi
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 Stabilimenti termali
  Possono fruire dell’agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per: il rifacimento di spogliatoi e mense;la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;l’acquisto di arredi di sicurezza.

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Si tratta tuttavia di una prima elencazione, posto che, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, in questa fase non è possibile identificare tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura. Per tale ragione viene previsto che con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto.
Misura dell’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro.

Lo stanziamento complessivo per tale agevolazione è pari a 2 miliardi.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato, nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
Non si applicano, per espressa previsione normativa, i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
  • ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.
Rilevanza fiscale dell’agevolazione

A differenza degli altri crediti d’imposta legati all’emergenza epidemiologica previsti dal DL Rilancio, per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Si auspica che tale circostanza sia oggetto di modifiche in sede di conversione in legge del DL.
Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta in esame, ai sensi dell’art. 120 co. 2 del DL 34/2020, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti12.

Tale misura di favore potrebbe quindi cumularsi con il credito d’imposta per la sanificazione[1].
  Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

[1] Si rammenta, infatti, che l’art. 125 del D.L. Rilancio riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario e può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24, ovvero ceduto ad altri soggetti ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.