Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori: estensione per i mesi di aprile e maggio
IL DL “Rilancio” prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS). Per il mese di Aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie: i) lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS; ii) lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; iii) lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; iv) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; v) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; vi) lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio; viii) collaboratori sportivi. Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente,senza necessità di presentare ulteriore domanda. Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro. Per il mese di Maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili. L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni: i) collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; ii) lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento); iii) lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020. Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
Premessa
Il DL 19.5.2020 n.
34 (c.d. “Rilancio”) rifinanzia
per i mesi di aprile e maggio 2020le
indennità previste, con riferimento al mese
di marzo 2020, dal DL 18/2020 (“Cura Italia”).
Indennità erogate
dall’INPS
L’indennità per il
mese di aprile 2020 è riconosciuta nella misura
di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinati requisiti, appartenenti alle seguenti
categorie (art. 84 del DL 34/2020):
lavoratori autonomi e
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
Gestione separata INPS;
lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni
speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione
del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
lavoratori stagionali
appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori
autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.
Per gli operai agricoli a tempo determinato,
l’indennità per aprile ammonta a 500,00 euro.
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS
l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile èerogata
automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
A tal proposito,
l’INPS ha informato che sono stati
predisposti i pagamenti per alcune categorie di lavoratori (comunicato
stampa 21.5.2020).
L’indennità per il
mese di maggio 2020 è erogata solo ad
alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili (art. 84 del
DL 34/2020).
Nello specifico, l’indennità è ammonta a 1.000,00 euro
per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
lavoratori autonomi iscritti
alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del
secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il
reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i
ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo
interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di
ammortamento);
lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli
stabilimenti balneari che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e
il 17.3.2020.
Per le altre categorie, l’indennità per maggio è
replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a
tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali,
per tale mese, non è riconosciuta
alcuna indennità a carattere personale.
Viene, inoltre,
previsto che, decorsi 15 giorni dalla
data di entrata in vigore del DL “Rilancio“, si decade dalla possibilità di richiedere all’INPS le
indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020.
Il 3.6.2020 è, quindi, stato l’ultimo giorno per presentare la domanda
per l’indennità di marzo 2020.
Sarà erogata dall’INPS, previa domanda, anche la nuova
indennità per i lavoratori domestici, nella
misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020 (art. 85 del DL 34/2020).
L’indennità spetta
se il soggetto è titolare, alla
data del 23.2.2020, di uno o più
contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
Indennità ai
collaboratori sportivi erogate dalla società Sport e Salute spa
L’art. 98 del DL
34/2020 ripropone per i mesi di aprile e
maggio 2020 l’indennità di 600,00 euro in favore dei collaboratori sportivi.
I soggetti già beneficiari per il mese
di marzo dell’indennità di cui all’art. 96 del DL 18/2020 non devono presentare ulteriori domande
in quanto l’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 è erogata automaticamente.
Indennità ai
professionisti erogate da enti previdenziali privati
Modificando l’art.
44 del DL 18/2020, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, l’art. 78 del DL 34/2020 dispone:
l’incremento a 1.150 milioni di
euro delle risorse del fondo, per il
riconoscimento anche per i mesi di aprile
e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionistiiscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria;
il differimento da trenta a
sessanta giorni del termine per l’adozione dei decreti attuativi da parte
del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
Inoltre, ai fini
del riconoscimento dell’indennità per il sostegno del reddito dei predetti
professionisti, viene abrogato l’art. 34 del DL 23/2020 e disposto che i beneficiari della prestazione, alla
data di presentazione della domanda, non
devono risultare:
titolari di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato;titolari di pensione.
Per la definizione
dell’importo cui ammonterà l’indennità per i prossimi mesi e degli ulteriori
requisiti per la sua spettanza, sarà
necessaria l’adozione di un ulteriore decreto attuativo.
Divieto di cumulo tra
indennità
Le indennità di cui
agli artt. 84, 85, 78 e 98 del DL 34/2020 non
sono cumulabili:
tra di loro, in base a diverse qualifiche assunte;
con l’indennità di cui all’art.
44 del DL 18/2020 (art. 86 del DL 34/2020).
Le sopra citate indennità sono cumulabili con
l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L.
12.6.84 n. 222.
Rispetto alla previsione di incumulabilità tra le
indennità di cui agli artt. 78 del DL 34/2020 e 44 del DL 18/2020 è stato osservato che entrambe le norme
interessano le indennità erogabili, per mensilità diverse, con le risorse del Fondo per il reddito di
ultima istanza, per cui risulterebbe che coloro che hanno percepito
l’indennità per il mese di marzo non possano beneficiare di quelle per i mesi
successivi. Su questa incongruenza, l’ADEPP
ha sollecitato interventi correttivi.
Contributi alle imprese che adottano misure per ridurre il rischio di contagio
Gentile cliente, con la presente
desideriamo informarLa che, per
favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di
regolamentazione delle misure per il
contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, l’art. 95 del DL 34/2020 (c.d.
Decreto Rilancio) promuove
l’erogazione, da parte dell’INAIL, di interventi straordinari destinati alle imprese che,
successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (conv. L.
27/2020), abbiano adottato misure per
la riduzione del rischio di contagio. L’intervento spetta: i) alle
imprese, anche individuali, iscritte
al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane; ii) alle imprese agricole iscritte nella
sezione speciale del Registro delle imprese; iii) alle imprese agrituristiche; iv) alle imprese sociali (DLgs. 112/2017) iscritte al Registro delle
imprese. Il contributo massimo
concedibile varia in base al numero dei dipendenti dell’impresa, ed è
pari a: i) 15.000,00 euro, fino a 9
dipendenti; ii) 50.000,00 euro, da
10 a 50 dipendenti; iii) 100.000,00
euro, con più di 50 dipendenti. L’assegnazione
del contributo avviene con procedura automatica ai sensi dall’art. 4 del
DLgs. 123/98, in ragione della quale il contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di
apposita domanda e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
stesse. Tale
misura di sostegno alle imprese è
incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad
oggetto i medesimi costi. L’agevolazione non
sarebbe quindi cumulabile con il credito d’imposta sanificazione.
Premessa
L’art. 95 del DL 34/2020, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al
protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020,
come integrato il 24.4.202044, promuove
l’erogazione, da parte dell’INAIL, di
interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente al
17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020, conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure finalizzate alla
riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro.
Per finanziare tali
interventi straordinari, l’INAIL ha
dovuto destinare le risorse già disponibili relative al bando ISI 2019, con
conseguente revoca dello stesso, nonché lo stanziamento 2020 previsto per il
finanziamento dei progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In esito a tale
norma, l’Istituto ha recentemente confermato che il bando di finanziamento ISI 2019 è stato cancellato: pertanto la procedura, già interrotta a
seguito dell’emergenza sanitaria, non
proseguirà e non vi sarà l’aggiornamento del calendario da pubblicare
entro il 31 maggio 2020 sul sito dell’Istituto né sarà, ovviamente, indetto
alcun click day.
Soggetti beneficiari
I soggetti a cui è
destinato l’intervento in esame sono le
imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Rientrano tra i soggetti
beneficiari anche:
le imprese agricole
iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;le imprese agrituristiche;le imprese sociali (DLgs.
112/2017) iscritte al Registro delle imprese.
Ambito oggettivo
La misura in esame spetta per le spese, sostenute dal
17.3.2020, in relazione all’acquisto di:
apparecchiature e attrezzature
per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i
relativi
costi di installazione;
dispositivi elettronici e
sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
apparecchiature per l’isolamento
o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli
utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e
servizi;
dispositivi per la sanificazione
dei luoghi di lavoro;
sistemi e strumentazione per il
controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a
rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
dispositivi ed altri strumenti
di protezione individuale.
Con riferimento a
questi ultimi, in attesa di specifiche disposizioni, potrebbe rilevare quanto previsto nell’ambito del bando “Impresa
SIcura” (emanato da Invitalia in attuazione dell’art. 43 del DL 18/2020),
che considerava agevolabili:
mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione
oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione
della temperatura corporea;detergenti e soluzioni
disinfettanti/antisettici
Misura del contributo
L’importo massimo concedibile
degli interventi agevolativi varia in
base al numero dei dipendenti dell’impresa, ed è pari a:
15.000,00 euro, fino a 9 dipendenti;
50.000,00 euro, da 10 a 50 dipendenti;
100.000,00 euro, con più di 50 dipendenti.
I contributi per l’attuazione
di tali interventi sono concessi in
conformità a quanto previsto dal nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato
(comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. 1863 e successive
modifiche).
Modalità di accesso al
contributo
La norma dispone che
la concessione del contributo avviene
con procedura automatica ai sensi dall’art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione
della quale il contributo dovrebbe
essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda e
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La norma agevolativa dispone che l’INAIL procederà a
trasferire la risorse a Invitalia. Pertanto, le
modalità e le procedure di accesso al contributo in esame saranno presumibilmente definite con
apposito bando emanato da Invitalia (analogamente a quanto avvenuto con
il bando “Impresa SIcura”).
Divieto di cumulo con
altre agevolazioni
Tale misura di
sostegno alle imprese è incompatibile
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi.
L’agevolazione non sarebbe quindi cumulabile con il credito d’imposta
sanificazione[1].
[1] Si rammenta, infatti, che l’art. 125
del D.L. Rilancio riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, e agli enti non commerciali, un credito d’imposta in misura pari
al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di
lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e per l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta
fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario e può essere utilizzato
direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24,
ovvero ceduto ad altri soggetti ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.
DL rilancio: istituito un nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Gentile cliente, con la presente
desideriamo informarLa che l’art. 120
del DL 34/2020 introduce unnuovo
credito d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di
misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti
di lavoro. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’“Allegato 1 articolo 120” al DL 34/2020 (es. bar,
ristoranti, alberghi, cinema, musei). Possono fruire
dell’agevolazione anche le associazioni,
le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del
settore. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari
per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari
per: i) il rifacimento di
spogliatoi e mense; ii) la
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; iii) l’acquisto di arredi di sicurezza. Ad
ogni modo, viene previsto che, con un
successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con
quello dell’Economia e delle Finanze, possano
essere identificati ulteriori soggetti aventi dirittoe investimenti ammissibili
all’agevolazione, fermo restando il rispetto del limite di spesa
previsto. Al riguardo, si segnala che l’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta in misura pari al
60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro per beneficiario, mentre lo stanziamento complessivo per tale
agevolazione è pari a 2 miliardi.
Il credito d’imposta può essere:
i) utilizzato, nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione
mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (non si
applicano, per espressa previsione normativa, i limiti alle compensazioni
previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L.
388/2000); ii) in alternativa, può
essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari. Le modalità
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.
Premessa
L’art. 120 del DL
34/2020 introduce un nuovo credito
d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi
produttivi e gli ambienti di lavoro.
L’agevolazione è collegata, come si legge della Relazione illustrativa, alla riapertura in sicurezza delle attività.
Soggetti beneficiari
L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’“Allegato 1 articolo 120” al
DL 34/2020.
Come rilevato
dalla Relazione illustrativa, i
possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività
aperte al pubblico, quali tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri
e cinema.
La seguente tabella riporta l’elenco dei soggetti interessati
di cui all’Allegato 1.
Codice ATECO
Attività
551000
Alberghi
552010
Villaggi turistici
552020
Ostelli della
gioventù
552030
Rifugi di montagna
552040
Colonie marine e
montane
552051
Affittacamere per
brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence
552052
Attività di
alloggio connesse alle aziende agricole
553000
Aree di campeggio
e aree attrezzate per camper e roulotte
559010
Gestione di vagoni
letto
559020
Alloggi per
studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011
Ristorazione con
somministrazione
561012
Attività di
ristorazione connesse alle aziende agricole
561020
Ristorazione senza
somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030
Gelaterie e
pasticcerie
561041
Gelaterie e
pasticcerie ambulanti
561042
Ristorazione
ambulante
561050
Ristorazione su
treni e navi
562100
Catering per
eventi, banqueting
562910
Mense
562920
Catering
continuativo su base contrattuale
563000
Bar e altri
esercizi simili senza cucina
591400
Attività di
proiezione cinematografica
791100
Attività delle
agenzie di viaggio
791200
Attività dei tour
operator
799011
Servizi di
biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d’intrattenimento
799019
Altri servizi di
prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca
799020
Attività delle
guide e degli accompagnatori turistici
823000
Organizzazione di
convegni e fiere
900101
Attività nel campo
della recitazione
900109
Altre
rappresentazioni artistiche
900201
Noleggio con
operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202
Attività nel campo
della regia
900209
Altre attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche
900400
Gestione di
teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100
Attività di
biblioteche ed archivi
910200
Attività di musei
910300
Gestione di luoghi
e monumenti storici e attrazioni simili
910400
Attività degli
orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100
Parchi di
divertimento e parchi tematici
932920
Gestione di
stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420
Stabilimenti
termali
Possono fruire
dell’agevolazione anche le associazioni,
le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del
settore.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta
è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli
edilizi necessari per:
il rifacimento di spogliatoi
e mense;la realizzazione di spazi
medici, ingressi e spazi comuni;l’acquisto di arredi di
sicurezza.
L’agevolazione
spetta altresì in relazione agli investimenti
necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei
dipendenti e degli utenti.
Si tratta tuttavia di una prima elencazione, posto che,
come evidenziato dalla Relazione illustrativa, in questa fase non è possibile identificare tutti i soggetti e tutte
le categorie di investimenti necessari
alla riapertura. Per tale ragione viene previsto che con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico,
di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e
investimenti ammissibili all’agevolazione, fermo restando il rispetto del
limite di spesa previsto.
Misura
dell’agevolazione
L’agevolazione si
sostanzia in un credito d’imposta in
misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro.
Lo stanziamento
complessivo per tale agevolazione è pari a 2 miliardi.
Modalità di utilizzo
dell’agevolazione
Il credito d’imposta può essere:
utilizzato, nell’anno 2021, esclusivamente
in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs.
241/97;
Non si applicano, per
espressa previsione normativa, i
limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e
di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
ceduto ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le modalità per il
monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
legge di conversione del DL Rilancio.
Rilevanza fiscale
dell’agevolazione
A differenza degli
altri crediti d’imposta legati all’emergenza epidemiologica previsti dal DL
Rilancio, per l’agevolazione in esame
non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Si auspica che
tale circostanza sia oggetto di
modifiche in sede di conversione in legge del DL.
Cumulabilità con altre
agevolazioni
Il credito d’imposta
in esame, ai sensi dell’art. 120 co. 2 del DL 34/2020, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque
nel limite dei costi sostenuti12.
Tale misura di
favore potrebbe quindi cumularsi con il credito d’imposta per la
sanificazione[1].
Lo Studio rimane a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.Cordiali saluti
[1] Si rammenta,
infatti, che l’art. 125 del D.L. Rilancio riconosce, ai soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali, un credito
d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito
dell’attività lavorativa e per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori
e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro
per ciascun beneficiario e può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi o
in compensazione nel modello F24, ovvero ceduto ad altri soggetti ai sensi
dell’art. 122 del DL 34/2020.