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Compenso dell’amministratore pagato con cessione di un credito: profili fiscali

La disciplina fiscale del compenso degli amministratori di società di capitali presenta dei profili di rilevanza che derivano dalla stessa natura del costo.

Il fatto che il pagamento o il mancato pagamento del compenso possa essere gestito dallo stesso amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, ha fatto propendere il Legislatore per un inquadramento tributario prudente e in deroga, in considerazione delle politiche fiscali che sarebbero potute discendere nella fattispecie dall’applicazione delle norme ordinariamente previste per la deduzione dei costi nell’esercizio dell’impresa.

La sentenza numero 13096 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 aprile 2022, riepiloga i principi base della deducibilità decompenso dell’amministratore di società di capitali e approfondisce, anche nelle sue rilevanze fiscali, il caso in cui tale compenso venga liquidato attraverso la cessione all’amministratore di un credito vantato dalla società.

L’articolo 95 comma 5 del TUIR, in tema di redditi d’impresa, stabilisce che “i compensi spettanti agli amministratori delle società […] sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti”.

Quindi, in deroga al generale principio della competenza che governa il reddito d’impresa, i compensi degli amministratori di società di capitali sono deducibili per cassa.

Questa la situazione generale. Poi, nello specifico, la Corte di Cassazione entra nel merito del caso particolare in cui il debito verso l’amministratore per il suo compenso venga estinto dalla società attraverso la cessione di un credito vantato da questa nei confronti di terzi, avente ad oggetto una equivalente somma di denaro.

Che la situazione in generale sia legittimamente realizzabile lo afferma l’articolo 1198 del Codice civile, in tema di estinzione delle obbligazioni mediante cessione del credito, che lo sia anche nello specifico, per il caso dell’estinzione del debito nei confronti dell’amministratore per il suo compenso, lo conferma l’articolo 50 (secondo la nuova numerazione) comma 1 lettera c-bis del TUIR, il quale assimila a reddito da lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta […] in relazione agli uffici di amministratore”.

Secondo la Corte di Cassazione il Testo Unico delle Imposte sui Redditi riconoscein tal modo, sia pure in via implicita, la possibilità che il compenso per lo svolgimento di funzioni gestorie possa essere remunerato in modo diverso dall’erogazione diretta del denaro”.

Questo concetto si dovrà relazionare con la deducibilità per cassa del compenso dell’amministratore; con la conseguenza che un tale costo sarà deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene la manifestazione finanziaria, anche se saldato con modalità diverse dal pagamento in denaro.

La definizione di questo punto è fondamentale per poter stabilire con precisione il momento in cui potrà essere dedotto il costo in esame, quando il pagamento avviene tramite cessione di un credito per equivalente. Sarà necessario distinguere due situazioni:

  1. cessione del credito avviene pro solvendo: la cessione “è priva di effetto estintivo dell’obbligazione, essendo necessaria anche la riscossione del credito”;
  2. cessione del credito avviene pro soluto: “la cessione è idonea, da sola, ad estinguere l’obbligazione”.

Ebbene, la Corte di Cassazione ci spiega che “solo in quest’ultimo caso vi è manifestazione finanziaria del costo sostenuto, resa evidente dalla definitiva soddisfazione della pretesa creditoria a seguito dell’estinzione dell’obbligazione”.

Con altre parole il compenso dell’amministratore, saldato tramite cessione di un credito vantato dalla società, è deducibile nel momento in cui la cessione diviene definitiva ed estingue l’obbligazione della società nei confronti dell’amministratore, che:

  1. in caso di cessione del credito pro solvendo: sarà il momento in cui il credito viene riscosso, evento che estingue l’obbligazione;
  2. in caso di cessione del credito pro soluto : sarà il momento in cui il credito viene ceduto dalla società all’amministratore, anche in questo caso evento che estingue l’obbligazione.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si possono leggere i seguenti articoli, dello stesso autore:

I redditi degli amministratori di società di capitali

Compenso dell’amministratore: il silenzio non costituisce rinuncia