Contenzioso Tributario

Condominio: indeducibili le spese di riconoscenza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 16385, pubblicata il 18 giugno 2025, affronta il caso una società, fornitore di alcuni condomini, che elargiva delle somme di denaro agli amministratori a titolo di provvigioni per averla favorita.

La situazione nel caso specifico analizzato riguarda gli amministratori di condominio, ma può essere benissimo estesa a tutti quei casi in cui l’amministrazione di un soggetto giuridico viene affidata a un soggetto terzo, in potenziale conflitto di interesse.

La qualificazione delle spese di riconoscenza

Nel caso in esame la società portava in deduzione questi costi, dal reddito d’impresa, come provvigioni corrisposte in conseguenza delle vendite.

La Corte di Cassazione definisce questo tipo  di costi come spese di riconoscenza e ne nega la deducibilità fiscale.

Il perno della questione è che questi costi non costituiscono affatto delle lecite provvigioni corrisposte per attività di intermediazione, ma sono delle  elargizioni illecite, in quanto gli amministratori sono dei rappresentanti dei condomini.

Se gli amministratori fossero dei mandatari del fornitore, le somme versate sarebbero delle lecite provvigioni, ma, dato che invece sono soggetti mandatari dei condomini, i clienti, controparte presumibilmente all’oscuro del rapporto esistente tra fornitore e amministratore e del conseguente conflitto d’interessi, l’elargizione di tali somme costituisce un illecito.

In conseguenza di ciò i relativi costi sostenuti e contabilizzati dal fornitore sono privi di sostanza giuridica e, di conseguenza, indeducibili sul piano fiscale.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, un costo illecito come quello sostenuto nel caso in esame, seppure inerente dal punto di vista commerciale, si trova in una condizione di difetto di causa, in conseguenza del quale è da considerarsi privo del requisito dell’inerenza e della stessa esistenza giuridica come costi. Requisiti necessari per configurarne il riconoscimento fiscale.

Il fatto è che “costituendo esse mere elargizioni di riconoscenza, non remunerano prestazioni degli amministratori di condominio aventi titolo in un’obbligazione a sua volta consacrata in un rapporto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e perciò non trovano fondamento in una causa giuridicamente apprezzabile”.

Il fondamento giuridico

Va tuttavia precisato che il punto di vista portato avanti dalla Corte di Cassazione, secondo cui un costo illecito non godrebbe del beneficio della deducibilità fiscale, a prescindere dalla condivisibilità, non si basa su una norma di diritto positivo chiaramente identificabile.

In generale, nel contesto italiano, specifiche norme settoriali regolano specifiche fattispecie fiscali relative ad attività illecite: si pensi all’articolo 14, comma 4, della Legge 537/1993 che stabilisce l’imponibilità fiscale dei proventi illeciti, a condizione che non siano sottoposti a sequestro o confisca; oppure al comma 1 dell’articolo 8 del DL 16/2012 che stabilisce l’indeducibilità fiscale dei costi sostenuti per beni e servizi utilizzati per commettere delitti non colposi. Tutte situazioni nella sfera del diritto penale molto distanti da quella esaminata, costituente un illecito civile.

Sarà da chiarire quanto il punto di vista della Corte, enunciato con l’ordinanza 16385/2025, in mancanza di adeguato supporto normativo positivo, riuscirà a consolidarsi.

Nessun articolo correlato