Conto termico 3.0: tutte le regole nel decreto MASE
Con l’approvazione in Conferenza Unificata, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotta il decreto che aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici.
Come specificato dal MASE con il comunicato del 5 agosto che annuncia il decreto, si prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle Pa e 500 per i privati.
Il MInistro Pichetto ha evidenziato che “È un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali, e per il quale il MASE ha lavorato con grande solerzia Con le novità introdotte puntiamo a migliorare l’efficienza degli impianti termici negli edifici: una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e contenere i costi dell’energia. Con il Conto Termico 3.0 rendiamo più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già apprezzato da amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini”.
Il nuovo decreto semplifica l’accesso al meccanismo, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.
Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche.
Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato.
Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.
In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
Il nuovo decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.
Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Conto termico 3.0: che cos’è
Il Decreto 4 agosto 2025 va ad aggiornare la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
La misura di incentivazione è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata.
La bozza di decreto di circa cinquanta pagine contiene regole per diverse tipologie di incentive rivolte a soggetti privati, imprese enti pubblici e enti del terzo settore.
In dettaglio gli articoli regolamentano i seguenti incentivi:
- interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici (di seguito meglio dettagliata),
- interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili,
- disposizioni comuni
- disposizioni specifiche per le imprese
Conto termico 3.0: incremento efficienza energetica negli edifici
Relativamente agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici, sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5:
- a) le amministrazioni pubbliche;
- b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.
Attenzione al fatto che ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla
lettera n) dell’articolo 2, che non svolgono attività di carattere economico.
Conto termico 3.0: spese ammissibili
Per l'incremento efficienza energetica negli edifici sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:
- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Conto Termiche 3.0: regole generali per tutte le tipologie di incentivi
Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 17 del decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e s.m.i., appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.
Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:
- a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) e all’articolo 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
- b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e all’articolo 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari
- di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
- ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata Soggetto Responsabile;
- iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il Soggetto Responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
- iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Conto termico 3.0: le misure per le imprese
Se l'incentivo riguarda l'imprese, sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- a. nome e dimensioni dell'impresa;
- b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c. ubicazione del progetto;
- d. elenco dei costi del progetto;
- e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Il GSE stabilisce nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29 le modalità di attuazione del presente comma.
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
L’installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.
Per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese
- 1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
- 2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
- 3. Il GSE specifica nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Il decreto prevede che nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, fermo restando quanto previsto all’articolo 12, le regole per le imprese non si applicano:
- a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
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