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Decreto Terzo settore: le novità approvate dal Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata. 

Inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea. 

In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati. Leggi anche IVA terzo settore: proroga al 2036             

Commercialità terzo settore: cosa contine il Decreto

Tra le novità di questo decreto, oltre alla auspicata proroga, già anticipata dal MEF e ora confermata, vi è anche l'introduzione del nuovo articolo 79 bis al CTS, Codice del Terzo settore che punta a risolvere gli effetti legati al passaggio dalle regole del Tuir a quelle del Cts. 

In particolare, l’articolo 79 bis prevede che a fronte del mutamento di qualificazione fiscale delle attività svolte, da commerciale a non commerciale, le plusvalenze latenti sui beni strumentali non debbano essere tassate. 

Ciò è previsto a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale

Attenzione però al fatto che la plusvalenza subisce una sorta di congelamento, e infatti, nel caso in cui i beni vengano successivamente ceduti, destinati a usi diversi o perduti, il beneficio viene meno e la plusvalenza torna a concorrere alla formazione del reddito. 

Il decreto, al verificarsi di tali condizioni, consente comunque la rateizzazione dell’imposta fino a quattro anni, purché i beni siano stati posseduti dall’ente per almeno tre esercizi. 

Di seguito la norma in dettaglio.

In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.

La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:

a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;

b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

Terzo settore e regime forfettario

L'articolo 2 rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

del decreto approvato, in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale, al  comma 1 modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte.

La disposizione in commento prevede che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

In sostanza, la norma innalza, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l’accesso al regime forfettario prevista dall’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146 del 2021. 

La citata disposizione prevede che, nell’attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, ora non superiori a euro 85.000, possano applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all' articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023). 

Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l’accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. 

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