Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026
La legge di bilancio 2026 ancora in corsa per la sua approvazione defiitiva contiene tra le norme, l'articolo 31 rubricato Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
Vediamo il suo contenuto e le novità per le secietà interessate.
Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026
L’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), reca delle modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”) che disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito.
Nello specifico, la lettera a), sostituendo il comma 4 dell’articolo 94 del TUIR (rubricato “Valutazione titoli”), stabilisce, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 92, comma 5 del TUIR (su cui vedi ultra) dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.
Pertanto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 94, comma 4, per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell’attivo circolante sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta (c.d. floor fiscale).
La lettera b), modificando l’articolo 101 del TUIR (rubricato “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”), modifica le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (indicati alla lettera e) dell’articolo 85) al fine di precisare che per tali titoli le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.
Si attende la norma definitiva e la sua entrata in vigore.
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