Rubrica del lavoro

Esonero contributivo alternativo a Cig in scadenza il 30 giugno

C'è tempo fino al 30 giugno per la richiesta di autorizzazione all' l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale,  prevista dall'articolo 1, commi 306-308, della Legge n. 178/2020  – Legge di Bilancio 2021).

 L'INPS, con iMessaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, aveva comunicato  l'approvazione della Commissione europea sulla agevolazione fornendo anche  le  indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione Uniemens. Veniva ricordata anche la possibiità di rinunciare  allo sgravio previsto dal Decreto Ristori  per utilizzare il nuovo .

Ieri 20 giugno 2022  è stato pubblicato un nuovo messaggio  n. 2478/2022 che  ricorda che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura 

Considerato il suddetto termine  l'istituto sottolinea quindi che  eventuali richieste per ottenere il codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS (vedi le istruzioni dettagliate sotto).

Le Strutture territoriali infatti non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.

Ricordiamo di seguito le principali istruzioni   sulle caratteristiche  –circolare   INPS  n. 30/2021 del 19.2.2021-  e sulle modalità per la domanda.

Esonero contributivo legge 178 2020 alternativo a CIG

L'agevolazione era già stata prevista nel 2020 dai precedenti decreti emergenziali ed è stata prorogata anche dalla legge di bilancio 2021   ma la fruizione effettiva  era bloccata in attesa della autorizzazione della  Commissione europe,. giunta lo scorso 8 dicembre.

Ricordiamo le condizioni per l'accesso alla agevolazione  contributiva e le caratteristiche:

  • aver utilizzato gli ammortizzatore sociali  con causale COVID 19 in maggio e/o giugno 2020 ( non necessariamente per gli stessi lavoratori perche fa fede la matricola del datore di lavoro )
  • rinunciare alla fruizione delle  settimane di cassa 2021  introdotte dalla legge 178/2020.
  •  l'importo agevolato  corrisponde  alla contribuzione a carico del datore di lavoro  in relazione alle  ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di maggio/ giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
  • Il periodo massimo fruibile è di 8 settimane (anche se il credito contributivo risultante fosse superiore)
  • nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario.
  • presso il medesimo datore di lavoro, si può fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.
  • Non hanno accesso all'agevolazione le società finanziarie e le imprese agricole

Ora  dato l'allungarsi dei tempi e l'utilizzo per moltissimi datori di lavoro già effettuato l'istituto specifica nel messaggio 197 2022  che  è ancora possibile restituire lo sgravio contributivo del DL 137 2020 relativo anche a un solo lavoratore per avere accesso interamente all'esonero della legge 178 2020.

Istruzioni per la domanda di esonero 

I datori di lavoro, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”,  nella quale dovranno :

  • dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19
  • indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi. 

I datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020. 

La richiesta di attribuzione del  codice deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva  in cui si intende esporre l’esonero.

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