Redazione atti di cessione quote di S.r.l: chi è autorizzato
Un Ordine territoriale chiedeva al CNDCEC un chiarimento in merito alla possibilità, per i professionisti iscritti nella sezione B dell’Albo dei Commercialisti, di redigere atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata.
Il quesito nasceva dal fatto che nel P.O. n. 156/2015 si affermava che solo gli iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti potessero redigere atti di cessione di quote di S.r.l.
Tuttavia, con la modifica dell’art. 31 della legge 340/2000, introdotta dalla legge 191/2023 (in vigore dal 17 dicembre 2023), anche i professionisti iscritti alla sezione B dell’Albo possono ora presentare telematicamente domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA, escluse le attività riservate ai notai.
L’Ordine in questione chiedeva se, a seguito di questa modifica, anche i professionisti della sezione B possano ora redigere atti di cessione di quote di S.r.l., attività finora loro preclusa. Vediamo cosa chiarisce il Consiglio Nazionale.
Redazione atti di cessione quote di S.r.l: chi può redigerli
Il CNDCEC premette che il servizio di risposta ai quesiti è finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale.
Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniscono alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
In merito a quanto richiesto, si rende necessaria una ricostruzione completa della fattispecie.
Con l’art. 36, co. 1- bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133, è stata approvata una nuova procedura di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.
La norma citata dispone che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, co. 2- quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.
Procedura alternativa
Ai fini di una completa esposizione della fattispecie va ricordato che, in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2470 c.c., il deposito presso il registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. deve essere effettuato dal notaio che ne ha autenticato la sottoscrizione.
La disposizione, dunque, ha introdotto una procedura alternativa non in sostituzione di quella al tempo già vigente, ma che si è affiancata ad essa, offrendo agli operatori un’ulteriore opportunità, in coerenza con gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l’attività d’impresa.
Ampliamento della platea di abilitati
In virtù del richiamo al testo allora vigente dell'art. 31, co. 2- quater della l. 24 novembre 2000, n. 340, la norma in commento individuava negli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” i soggetti idonei al rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito, da ciò evincendosi la volontà del legislatore di contemperare l'esigenza di semplificazione sopra richiamata con la necessita di garantire la tutela del pubblico interesse, rappresentato nella specie dell'efficacia del regime di pubblicità richiesto dalla legge per gli atti in oggetto. Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, co. 1, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, tale competenza doveva ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A “Commercialisti” dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Per tale motivo anche il P.O. 156/2015, richiamato nel quesito, confermava la predetta impostazione.
La modifica dell’art. 31, co. 2- quater della legge n. 340/2000, introdotta dall’art. 8-ter della legge n. 191/2023 (di conversione del d.l. 145/2023), ha effettivamente ampliato la platea dei soggetti abilitati alla presentazione telematica di domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA.
La norma in esame stabilisce infatti che “Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.
Il successivo comma 2- quinquies della l. n. 340/2000 aggiunge che gli iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.
Alla luce delle rilevanti modifiche normative che hanno eliminato il richiamo all’art. 78, co. 1, d.lgs. 139/2005, a cui era necessariamente ricollegata la lettura restrittiva con riferimento ai destinatari della disposizione di cui all’art. 36, co. 1- bis, d.l. n. 112/2008, deve ritenersi che il ruolo di intermediario nella procedura di deposito degli atti di cessione di quote di S.r.l. possa essere assunto anche dagli iscritti nella sezione B dell’Albo.
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