Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Novità del DL 39/2025
1 premessa
Il DL 31.3.2025 n. 39, come modificato in sede di conversione nella L. 27.5.2025 n. 78, è intervenuto sulla disciplina delle polizze catastrofali, con particolare riferimento:
Il DL 39/2025, inoltre, ha differito in maniera differenziata i termini per adempiere. Dal 30.6.2025 diventano operative le sanzioni per l’inadempimento da parte delle grandi imprese.
Si ricorda che l’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Regolamento attuativo
Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Chiarimenti ufficiali
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MMIT) ha diffuso alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025, fornendo indicazioni anche sull’operatività delle sanzioni.
2 soggetti
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
- sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.
Con riferimento ai soggetti che svolgono attività professionale, come lo studio legale, il Ministero ha affermato che l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.
Esclusioni
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy nelle FAQ 1.4.2025, l’obbligo assicurativo non sussiste, inoltre, per le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano ad altro titolo nessuno dei beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3).
3 beni oggetto di copertura
Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Beni in godimento
L’imprenditore deve assicurare detti beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha il solo godimento, come nei casi della locazione, del leasing o del comodato (FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025).
In questi casi, come stabilito in sede di conversione del DL 39/2025, l’imprenditore conduttore che stipula la polizza è tenuto a corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
All’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore (ai sensi dell’art. 1891 co. 4 c.c.), per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per il lucro cessante.
Immobili abusivi
A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 39/2025, l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Esclusioni
Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell’attivo circolante, quindi il magazzino, e i veicoli iscritti al PRA (FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025).
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.
La polizza assicurativa non copre:
5 condizioni dei contratti
La L. 213/2023, come modificata dal DL 39/2025 convertito, e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.
Calcolo dei premi
I premi vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.
I premi saranno aggiornati periodicamente.
Scoperto
La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato.
In particolare:
Le regole sullo scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e i premi proporzionali al rischio non si applicano:
Massimale
I contratti di assicurazione possono anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:
6 Termini per adempiere
I termini entro cui le imprese devono stipulare le polizze catastrofali sono i seguenti:
Per individuare:
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025 (art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024 conv. L. 15/2025).
7 SANZIONI
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, in una FAQ, ha chiarito che la disciplina delle sanzioni non ha carattere autoapplicativo, posto che la norma non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.
Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo, nei tempi definiti dal DL 39/2025 convertito, in relazione alle proprie misure.
Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha anticipato che intende tener conto dell’inadempimento precludendo l’accesso agli incentivi.