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La riforma dell’azione di restituzione libera la circolazione degli immobili donati

La riforma dell’azione di restituzione introdotta dall’art. 44 della L. 182/2025, che modifica in modo incisivo la disciplina civilistica delle donazioni lesive della legittima, con particolare riguardo alla posizione dei terzi acquirenti di immobili donati

1. Regime precedente: esposizione diretta del terzo acquirente

Nel sistema previgente, il legittimario pretermesso, dopo aver ottenuto la riduzione della donazione, poteva:

  • agire in restituzione contro il donatario;
  • estendere l’azione anche ai terzi acquirenti del bene donato, qualora:
    • l’escussione del donatario fosse risultata infruttuosa;
    • non fossero decorsi 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla trascrizione della donazione.

Il terzo acquirente, pur avendo acquistato a titolo oneroso e in buona fede, rischiava la perdita dell’immobile, con evidenti riflessi negativi sulla circolazione dei beni e sull’accesso al credito.

2. Nuovo principio: esclusione della restituzione a carico del terzo oneroso

Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce che:

la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato l’immobile.

Ne deriva che:

  • il terzo acquirente a titolo oneroso non può più essere destinatario di un’azione di restituzione;
  • il bene resta definitivamente acquisito al suo patrimonio, anche in presenza di una donazione lesiva della legittima.

La riforma rompe così il nesso diretto tra lesione della legittima e recupero “in natura” del bene nei confronti del mercato.

3. Spostamento della tutela sul donatario

La posizione del legittimario viene riequilibrata attraverso un diverso meccanismo:

  • se il bene è ancora nel patrimonio del donatario, resta possibile la restituzione;
  • se il bene è stato alienato, il legittimario ha diritto a una compensazione in denaro da parte del donatario, nei limiti della capienza patrimoniale.

La tutela reale viene quindi sostituita, nei confronti dei terzi onerosi, da una tutela esclusivamente obbligatoria.

4. Residua rilevanza dei trasferimenti a titolo gratuito

Il legislatore mantiene una distinzione netta:

  • qualora il donatario sia insolvente,
  • l’avente causa a titolo gratuito può essere tenuto a compensare i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito.

Resta invece integralmente protetto chi abbia acquistato a titolo oneroso, confermando l’intento di salvaguardare il traffico giuridico e non le attribuzioni gratuite.

Regime transitorio

La riforma non opera in modo indistinto su tutte le successioni:

  • regola generale: le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 in poi, indipendentemente dalla data della donazione;
  • successioni anteriori: i legittimari possono continuare ad agire in restituzione contro i terzi solo se, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, abbiano:
    • notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ex art. 563, co. 4, c.c., oppure
    • notificato e trascritto la domanda giudiziale di riduzione.

In mancanza di tali adempimenti, decorso il termine di sei mesi, anche per le successioni già aperte trova applicazione la nuova disciplina, con conseguente definitiva esclusione dell’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente oneroso.