Regole per scambio informazioni sulle cripto: chi deve adempiere

Con il Provvedimento n 186865 del 22 giugno le Entrate hanno pubblicato disposizioni attuative del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 per modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, notifica da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e individuazione dell’Ufficio competente allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194.

Il COP Centro operativo di Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività di controllo in relazione agli obblighi di registrazione e comunicazione da parte dei CAO, con particolare riferimento a:
a) l’emissione dei provvedimenti di cancellazione di cui al punto 4.12 e, nell’ipotesi di revoca prevista al punto 6.6, la successiva registrazione come indicato al punto 4.13;
b) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

In generale le disposizioni normate dal provvedimento si riferiscono ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, cioè agli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati secondo le modalità dell'art 7 del Dlgs n. 194/2025.

Gli interessati sono tenuti a trasmettere ogni anno determinate informazioni sui loro clienti all’Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui adempiano già a obblighi equivalenti in un altro Stato Ue o in una giurisdizione extra-Ue qualificata. 

Attenzione al fatto che tra le informazioni da comunicare, la nota deve contenere una dichiarazione che attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nell'altro Stato membro o nella giurisdizione qualificata non-Ue.

Vediamo cosa specificano le Entrate con il provvedimento in oggetto.

Cripto: pubblicate le regole per lo scambio informazioni

Il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio ha introdotto anche lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. 

Inoltre, a livello internazionale il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto- attività è stato definito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) mediante l’adozione del documento “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, sulla cui base è stato negoziato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework, sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.
In particolare, l’articolo 7, comma 7, l’articolo 13, comma 1 e l’articolo 15 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, recano disposizioni per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un provvedimento da parte dell’Agenzia.

In sintesi il provvedimento dispone quanto segue:

  1. individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati;
  2. definisce le modalità attraverso le quali i gestori di cripto- attività potranno effettuare la notifica relativa allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE presso il quale ottemperano agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale;
  3. delimita gli obblighi dei gestori di cripto- attività con particolare riferimento alla registrazione unica e alle successive modifiche, incluso il trasferimento in un altro Stato membro, e alle cancellazioni.
  4. stabilisce le regole dell’invio delle comunicazioni relative alle informazioni da scambiare e i relativi termini;
  5. stabilisce le modalità per l’effettuazione della comunicazione e il successivo punto 8 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate;
  6. prevede regole per lo scambio di informazioni che sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dalle basi giuridiche applicabili.

Relativamente ai soggetti oblbigati si tratta dei service provider in cripto-attività menzionati dall'articolo 7 del DLgs. 194/2025, e tra questi i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi in Italia. 

Per il contenuto delle informazioni si evidenzia che al punto 5 il provvedimento specifica i seguenti contenuti:

  • il codice fiscale, ove presente, del soggetto che effettua la comunicazione;
  • l’IIN (individual identification number), codice attribuito al soggetto che effettua la comunicazione;
  • l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • i daati anagrafici dell’investitore, nome completo della cripto-attività, dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat o contro altre cripto-attività, ecc.
  • il codice fiscale italiano, ove presente, dell’investitore.

Scambio informazioni cripto: il calendario delle comuncazioni per gli obbligati

Per quanto riguarda il calendario, gli interessati devono trasmettere i dati previsti dal decreto legislativo n. 194/2025, insieme alle proprie informazioni identificative e, se disponibile, al codice fiscale italiano dei clienti interessati, e all’IIN se attribuito. 

Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite i canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite incaricati, utilizzando il formato XML di cui all’Allegato 1 al provvedimento.

La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. 

La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2027.

In caso di errori o di scarto del file, il prestatore può procedere a un nuovo invio entro la stessa scadenza del 30 giugno. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria viene acquisita e inviata alle autorità fiscali degli Stati membri e delle giurisdizioni qualificate non-Ue nei tempi previsti per lo scambio di informazioni (30 settembre).

In ogni caso, le comunicazioni tardive vengono ugualmente acquisite dall’Amministrazione finanziaria.

Passati 30 giorni dalla scadenza della comunicazione, le Entrate invitano gli operatori registrati che hanno omesso l’adempimento a inviare le informazioni previste entro 60 giorni.

Successivamente l'Amministrazione invia un sollecito e concede altri 30 giorni di tempo per regolarizzare la situazione, dopodiché cancella la registrazione.

L’Agenzia certifica l’avvenuta presentazione della comunicazione con una ricevuta entro 5 giorni lavorativi dall’invio.

Allegati: