Risparmio energetico

Sismabonus acquisti: ammesso con almeno interventi strutturali entro il 31.12

Con Risoluzione n 14 dell'8 marzo le Entrate ammettono che il sismabonus acquisti spetta anche se le unità immobiliari acquistate sono classificate in una delle categorie catastali “provvisorie” (come ad es. F/3 «unità in corso di costruzione»), facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti in zona sismica 1, 2 o 3, sui quali risultano solo ultimati gli interventi sulle parti strutturali, con il miglioramento di una o di due classi di rischio sismico richiesto dalla norma. 

Vediamo i dettagli.

Sismabonus acquisti: ammesso con interventi strutturali entro il 31.12

L'Associazione istante, ossia ANCE, domanda se sia possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di case antisismiche, anche nel caso di acquisto di unità immobiliari classificate in categorie catastali provvisorie, come quelle in corso di costruzione, che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti con l'obiettivo di ridurre il rischio sismico. 

Chiede inoltre se sia possibile fruire dell'agevolazione attraverso forme alternative, come lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Le entrate ricordano innanzitutto la norma di riferimento, specificando che si tratta del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 

Questa disposizione prevede che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2, e 3. 

Questi lavori possono essere effettuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile.

Le entrate confermano che è possibile usufruire del superbonus acquisti purché alla data del 31 dicembre 2024 siano realizzati e ultimati i lavori strutturali, e non anche il lavoro complessivo.

Specificano inoltre che per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario che alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. 

Questa disposizione è delineata nell'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legge n.11 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e ribadita con la circolare del 7 settembre 2023, n. 27/E.

Il chiarimento è importante in quanto in precedenza l'agenzia si era più volte espressa per una posizione differente ossia che riguardasse la complessiva ultimazione dei lavori.

Con la Risoluzione n 14 invece specifica che ai fine del sismabonus acquisti, è necessario che “siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni sono rilasciate all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, mentre “non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale «fittizia». Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione (…)”.

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