Determinazione imposta IRAP

STP commercialisti / consulenti lavoro: chiarimenti sull’imponibilità IRAP

L'Istante è un'associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro in cui alcuni associati rivestono anche la carica di sindaca o di membro dell'organo amministrativo di società di capitali. 

I compensi relativi a tali cariche sono «percepiti e  fatturati,  per espressa previsione dei patti associativi, direttamente ed esclusivamente da parte dell'associazione professionale». 

In relazione a detti compensi, l'associazione istante chiede  «se,  come  ecentemente affermato dalla norma di comportamento n. 215 dell'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti, i compensi percepiti per la carica di sindaco o amministratore per conto di ciascun associato possano non essere assoggettati ad IRAP, in quanto riconducibili ad attività esercitate personalmente dal professionista nominato, e senza  conseguente apporto dell'autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all'associazione».

Le Entrate con Risposta a interpello n 338 del 5 giugno replicano che gli incarichi di sindaco e di amministratore degli associati di uno studio professionale sono sempre da assoggettare a Irap dopo le modifiche della legge di Bilancio 2022.

L'associazione professionale di dottori commercialisti e consulenti del lavoro sosterrebbe la tesi di non assoggettare a Irap i compensi degli associati per la carica di amministratore o sindaco. 

A sostegno di detta tesi viene richiamata la norma di comportamento dell’Aidc di Milano n. 215 del 2021 poiche si tratterebbe di attività esercitate personalmente e senza il contributo dell’organizzazione dell’associazione professionale.

Le Entrate specificano che l’Irap è dovuta in presenza di un esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. 

Sono soggetti passivi IRAP le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ex articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni ai sensi dell’articolo 53 del Tuir. 

La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’Irap non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni (lettere b e c dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs 446/1997). 

L’esclusione dal perimetro dell'IRAP riguarda le persone fisiche quali imprenditori e professionisti mentre restano inclusi i professionisti che operano in forma associata, come chiarito dalla Circolare n. 4/E/22 delle Entrate. 

In merito alla giurisprudenza, nel lungo interpello viene ricordato che per la sentenza n 7371/2021 della cassazione si prevede l’assoggettamento ad Irap delle attività svolte in forma associata ma, con la sentenza n 24549/2019  lo si esclude laddove l’associato non benefici dell’organizzazione.

Tuttavia l’Ordinanza n. 32272/22 ha confermato la tesi per cui se il compenso è stato fatturato dallo studio associato vi sia imponibilità dell’Irap e quindi il rimborso di quanto pagato diviene non dovuto. 

La questione nel caso si specie, secondo l'agenzia è chiarita dal Regolamento Associativo della STP istante poichè in esso figura in maniera chiara che è l’associazione a comparire attraverso i propri associati, anche mediante la fatturazione che non è demandata al singolo . 

E' quindi chiaro che gli incarichi di amministratore o sindaco non sono svolti in modo individuale e separato rispetto a tutte le altre attività e sembrano svolgersi nell’esclusivo interesse dell’associazione professionale che beneficia dei relativi compensi. 

Inoltre l'agenzia aggiunge che, il fatto che venga attribuito un premio all’associato che assume tali incarichi possa dimostrare che si tratta di un provento dell’organizzazione piuttosto che del singolo.

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