scadenza del 13 Novembre 2018
DEFINIZIONE AGEVOLATA ACCERTAMENTI CON ADESIONE – Versamento prima rata per la definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati
L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.
Il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti di seguito indicati con il pagamento delle somme riferite tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario.
ADEMPIMENTO: Versamento in un'unica soluzione o come prima rata dell'importo dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata dell'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018.
MODALITA':Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, la prima rata ovviamente dev’essere versata entro il 13 novembre 2018. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
In caso di accertamento con adesione, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.
Ulteriori chiarimenti – Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto.
La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri. In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli uffici proseguono con le attività relative a ciascun procedimento. Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.
Scarica il testo del Provvedimento contenente le modalità di definizione.