scadenza del 22 Agosto 2016
INPS GESTIONE SEPARATA COLLABORATORI – Versamento contributi
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo e associanti in partecipazione.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali (se > 5.000 euro) e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente.
Nelle collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e figure assimilate il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso.
Ai venditori porta a porta si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO:
CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
N.B. Scadenza slittata dal 16 al 22 agosto (il 20 cade di sabato) a seguito della proroga di Ferragosto a regime ex art. 37 comma 11-bis del D.l. 223/2006 ad opera dell'art. 3-quater del D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012.