scadenza del 31 Dicembre 2014
IVA – Iscrizione mini One Stop Shop (Moss)
SOGGETTI OBBLIGATI: Possono registrarsi al Mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (regime non UE). Nell’ambito del regime UE, bisogna aderire al Moss nello Stato membro di identificazione, cioè quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica (sede sociale o, per le imprese individuali, sede della propria attività economica). Nel caso la sede dell’attività economica non sia nell’ambito dell’UE, lo Stato membro di identificazione è quello nel quale il soggetto passivo ha una stabile organizzazione.
ADEMPIMENTO: Il Moss è il regime facoltativo adottato in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, per i servizi B2C di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, prestati in altri Stati membri. Entro il 31 dicembre è possibile concludere la procedura di adesione al Moss (mini sportello unico) per beneficiare, a partire dal 1° gennaio 2015, del regime speciale Iva per le imprese che offrono a privati comunitari servizi digitali (Tlc, teleradiodiffusione e servizi elettronici).
MODALITÀ: Nell’ambito del regime UE, chi sceglie di avvalersi del regime IVA mini One Stop Shop deve, per prima cosa, registrarsi nello Stato membro di identificazione. L’Italia rappresenta lo Stato membro di identificazione per i soggetti passivi che nel territorio dello Stato: hanno la sede della propria attività economica oppure dispongono di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che hanno stabili organizzazioni in più Paesi dell’UE, possono scegliere di registrarsi in uno qualsiasi di questi. Per accedere al mini One Stop Shop (e, quindi, anche per la registrazione) bisogna essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime non UE è riservato ai soggetti passivi che nell’Unione Europea: non hanno la sede della propria attività economica, non dispongono di una stabile organizzazione, non siano registrati né tenuti a essere identificati ai fini Iva. In queste condizioni, è possibile registrarsi presso qualunque Stato membro. La procedura si articola in due fasi successive. Per prima cosa occorre richiedere il numero individuale di identificazione Iva. L’Agenzia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.