scadenza del 1 Ottobre 2018

5 PER MILLE anno 2018 – Remissione in bonis

ENTI DEL VOLONTARIATO

SOGGETTI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

ADEMPIMENTO: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 7 maggio 2018 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il termine del 2 luglio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITA':
La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

ADEMPIMENTO: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITA':
La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DILETTANTISTICHE

SOGGETTI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

ADEMPIMENTO: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2018 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 2 luglio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITA':
La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

ADEMPIMENTO: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITA':
La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITA'

SOGGETTI: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
ADEMPIMENTO:
Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2018 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 2 luglio 2018, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
MODALITA':
Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

ENTI DELLA RICERCA SANITARIA

SOGGETTI: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
ADEMPIMENTO:
Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2018 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
MODALITA':
Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille