Sospensione delle cartelle di pagamento: novità
del DL 15.1.2021 n. 3 (così detto decreto “Riscossione”)
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”), entrato in vigore il 15.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente: i) la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché; ii) la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi. Nel prosieguo della presente informativa, verranno esaminati i seguenti argomenti: i) la proroga al 28.2.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.1.2021; ii) la sospensione fino al 31.1.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli); iii) la sospensione fino al 31.1.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione; iv) la proroga al 31.1.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi; v) la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento. |
Premessa |
Con il DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”), entrato in vigore il 15.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente:
- la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché;
- la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.
Versamenti derivanti da cartelle di pagamento |
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
I termini di pagamento che scadono dall’8.3.2020 al 31.1.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo cioè entro il 28.2.2021.
Entro il 28.2.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
Accertamenti esecutivi |
La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall’1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali ad esempio in materia di IMU e TARI.
Relativamente agli accertamenti degli enti locali, è opportuno verificare presso la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga.
Avvisi di addebito Inps |
Gli avvisi di addebito INPS dovrebbero rientrare nella proroga, se i termini di pagamento scadono dall’8.3.2020 al 31.1.2021.
Dilazione dei ruoli |
Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo, a seconda delle circostanze, di 72 rate o di 120 rate mensili.
Sono sospese tutte le rate in scadenza dall’8.3.2020 al 31.1.2021. I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 28.2.2021.
Nel periodo di sospensione le istanze di dilazione vengono comunque esaminate.
Misure cautelari e pignoramenti |
Sino al 31.1.2021 l’Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi.
Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell’auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.
Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che sono eventualmente state disposte dall’1.1.2021 al 15.1.2021.
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni |
Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.
Tale procedura è sospesa sino al 31.1.2021.
Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti a seguito della procedura di blocco eventualmente disposti dall’1.1.2021 al 15.1.2021.
Termini di notifica della cartella di pagamento |
La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, deve essere notificata entro termini di prescrizione o di decadenza.
Non viene modificata la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento scaduti nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.
Invece, per effetto delle modifiche apportate dal DL 15.1.2021 n. 3, gli avvisi bonari verranno emessi dall’1.2.2021 al 31.1.2022, e, in conseguenza di ciò:
- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.1.2023;
- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.1.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.1.2023 (e non il 31.12.2021).
Termini di notifica degli atti impositivi |
Gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta), che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 andavano emessi (in sostanza sottoscritti dal funzionario competente) entro il 31.12.2020 ma notificati dall’1.2.2021 al 31.1.2022. Prima del DL 15.1.2021 n. 3, il termine ultimo per la notifica era il 31.12.2021.