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Definite le modalità per presentare la domanda di rottamazione

Per effetto dell’art. 1 co. 231 e ss. della L. 197/2022, è prevista una rottamazione dei carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 che causa lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (ad esempio, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e degli aggi di riscossione. Occorre a tal fine presentare la domanda entro il 30.4.2023, poi: i) entro il 30.6.2023, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi unitamente alle singole rate; ii) entro il 31.7.2023, occorre pagare tutte le somme o la prima rata; iii) entro il 30.11.2023 e, successivamente, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno scadono le rate successive, che possono al massimo essere 18. Nel comunicato stampa del 20.1.2023 si specifica che ciò riguarda anche le rottamazioni in essere, dunque i debitori possono interrompere il pagamento delle rate scadenti nel 2023 onde fruire della più vantaggiosa “rottamazione-quater” presentando domanda entro il 30.4.2023. Dovrebbero essere stralciati gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ma il comunicato stampa, su questo punto, non appare chiaro.  
Premessa

Per effetto dell’art. 1 co. 231 e ss. della L. 197/2022, è prevista una rottamazione dei carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 che causa lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (ad esempio, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e degli aggi di riscossione.

Occorre a tal fine presentare la domanda entro il 30.4.2023, poi:

  • entro il 30.6.2023, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi unitamente alle singole rate;
  • entro il 31.7.2023, occorre pagare tutte le somme o la prima rata;
  • entro il 30.11.2023 e, successivamente, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno scadono le rate successive, che possono al massimo essere 18.
Le rate di piani di dilazione in essere sono sospese da quando si presenta la domanda sino al 31.7.2023, data in cui i piani pregressi sono automaticamente revocati.
Trasmissione della domanda

La domanda di rottamazione va presentata, a pena di decadenza, entro il 30.4.2023.

A pena di inefficacia della domanda stessa, bisogna utilizzare l’applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 20.1.2023, utilizzabile anche se non si è in possesso della c.d. identità digitale (SPID, CIE, ecc.).

Non è quindi possibile inviare il modello mediante posta elettronica, semplice o certificata. Questa modalità di trasmissione è utilizzabile solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento.

Nella domanda occorre indicare il numero di rate scelto (massimo 18) e impegnarsi a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti.

Entro il 30.4.2023 è ammessa l’integrazione della domanda indicando ulteriori carichi da rottamare; è anche possibile rottamare solo alcuni ruoli presenti in una singola cartella di pagamento.

È necessario indicare le proprie generalità e un eventuale domiciliatario, a cui verrà notificata la liquidazione degli importi (ciò avviene ad esempio indicando la PEC del professionista).
Carichi relativi a rottamazioni precedenti

La rottamazione della L. 197/2022 può riguardare anche debiti facenti parte delle pregresse rottamazioni (artt. 6 del DL 193/2016 o 3 del DL 119/2018) o del c.d. saldo e stralcio degli omessi pagamenti (art. 1 co. 184 e ss. della L. 145/2018), relativamente ai quali si sia verificata la decadenza ad esempio per omesso pagamento delle rate.

Anche se la rottamazione o il saldo e stralcio fossero ancora in essere è possibile fruire della nuova rottamazione, omettendo di pagare le rate scadenti a febbraio 2023 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 20.1.2023).

È dunque possibile omettere il pagamento della rata e presentare la domanda entro il 30.4.2023.

I benefici dovrebbero essere quelli della L. 197/2022, con stralcio di ogni tipo di interesse compreso nei carichi, oltre che degli interessi di mora.

Decadenza dalla rottamazione

La decadenza dalla rottamazione si verifica a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme o delle rate, ferma una tolleranza di cinque giorni per i ritardi.

In questo caso, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.

Il carico residuo potrà essere dilazionato nel rispetto dell’art. 19 del DPR 602/73 (risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum del 23.1.2023).