PRIMO PIANO

Dal 1° gennaio 2024, fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario

Premessa

Come previsto dal Decreto Legge n.36/2022, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario. 
Il citato decreto ha attuato le “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. In particolare, l‘articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto contiene le misure che estendono l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:

  • rientrano nel “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000€.

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica è entrato però in vigore solo per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno 2021 avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 Euro. I forfettari che nel 2021 sono rimasti al di sotto dei 25.000 Euro di compensi o ricavi hanno potuto beneficiare di un regime transitorio rimanendo esentati da tale obbligo.

L’Agenzia delle Entrate con Faq 150 del 22 dicembre 2022, ha fornito, infatti, una chiave di lettura dell’art. 18 del DL 36/2022, precisando che: dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore solo per i forfettari che nell’anno 2021 avevano conseguito compensi e ricavi superiori a 25.000 Euro;dal 1° gennaio 2024 riguarderà tutti gli altri soggetti forfettari.   L’intervento dell’Amministrazione Finanziaria fu necessario perché la disposizione consentiva una duplice interpretazione: ai fini della verifica dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, si poteva ritenere di doversi riferire esclusivamente all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel 2021, così come precisato dall’Agenzia delle entrate, oppure all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti “nell’anno precedente” (2021 per il 2022; 2022 per il 2023).

Il regime transitorio termina dunque a fine 2023, dal 1 gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.

Emissione fattura elettronica- ricevimento fattura acquisti- conservazione elettronica

Nel contesto sopra descritto risulta chiaramente che, visto l’approssimarsi della fine dell’anno, i contribuenti interessati al “cambiamento” nell’emissione delle fatture devono attivarsi nell’avere un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto dalla normativa) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI).


In commercio esistono diversi software:

  • il Software di compilazione Fattura Elettronica dell’Agenzia delle Entrate, tra l’altro gratuito;
  • altri più completi e funzionali a pagamento.

Il documento digitale contiene sostanzialmente le stesse informazioni di una fattura cartacea:

  • dati del mittente: il proprio nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale, indirizzo di residenza, numero della partita iva, cassa professionale;
  • dati del destinatario: nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale, numero della partita iva, codice destinatario o codice univoco, indirizzo pec (in alternativa al codice destinatario);
  • la data della fattura;
  • i dati relativi ai beni/servizi da fatturare;
  • la tipologia di pagamento concordata con il cliente.

Se il compenso fatturato è superiore alla soglia di 77,47 euro deve essere applicata l’imposta di bollo pari a 2 euro mediante contrassegno telematico.

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettarisi applicano i termini di emissione della fattura elettronica in vigore per tutti i contribuenti:   fattura elettronica immediataentro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce. Per esempio, se si effettua una prestazione il giorno 10 gennaio 2024 si può inviare la fattura elettronica allo SdI: il giorno stesso dell’operazione:data dell’operazione: 10.01.2024,numero e data della fattura: fattura n° del 10.04.2024,data di emissione: 10.01.2024campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: 10.01.2024;uno dei 12 giorni successivi, per esempio 10 giorni dopo:data dell’operazione: 10.01.2024,numero e data della fattura: fattura n° del 10.01.2024,data di emissione: il 20.01.2024,campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: 10.01.2024;   fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le fatture di acquisto possono essere ricevute e visualizzate:

  • nella casella PEC
  • nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate,
  • nel software di fatturazione scelto.

L’adempimento della fatturazione elettronica, infine, implica la conservazione digitale a norma. In particolare, la conservazione a norma delle fatture elettroniche e delle rispettive notifiche deve essere completata, per l’anno d’imposta di riferimento, entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali del soggetto contribuente.

Ai sensi dell’art 2220 del Codice Civile, secondo il principio generale di conservazione delle scritture contabili, tutte le fatture elettroniche, alla stregua di quelle analogiche, devono essere obbligatoriamente conservate per almeno 10 anni dalla data della loro ultima registrazione.

Si osservi che la conservazione delle fatture elettroniche non coincide con una mera archiviazione informatica di file, bensì rappresenta una procedura tecnica volta a garantire l’immodificabilità del documento nel tempo.

Ci sono diverse modalità di conservazione delle fatture elettroniche:

  • aderire al servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la conservazione a norma delle fatture che transitano dal Sistema di Interscambio.  Il servizio, accessibile dal portale “Fatture e Corrispettivi”, è fruibile oltre che dal contribuente stesso, anche da terzi ufficialmente delegati secondo precise modalità previste dall’Agenzia delle Entrate. L’adesione a tale servizio di conservazione implica che, per tutti i documenti informatici transitati dal Sistema di Interscambio, anche soltanto su base volontaria, i relativi obblighi di conservazione a norma sono automaticamente rispettati, con efficacia sul piano non solo tributario, ma anche civilistico;
  • demandare ad un ente terzo la conservazione delle fatture elettroniche, rivolgendosi a provider certificati. Tali provider possono supportare aziende e professionisti nella conservazione sostitutiva di fatture e, in generale, di tutte le altre tipologie documentali fiscalmente rilevanti, per cui la normativa vigente (art. 2215 bis CC e artt. 43 e 44 CAD) impone il medesimo obbligo di conservazione.
Sanzioni

Va, infine rilevato che la norma punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, con una sanzione amministrativa (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997):

  • importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro,
  • ovvero importo tra 250 e 2.000 Euro, se l’irregolarità non rileva ai fini della determinazione del reddito.