Emergenza COVID-19: prorogati i termini per la comunicazione dei dati per la dichiarazione precompilata e dei Modelli 730
6 Marzo 2020
Con l’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza COVID-19, in vigore dal 2.3.2020, sono stati differiti i termini relativi alle Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730, con un’applicazione generalizzata. Le Certificazioni Uniche 2020 dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro: i) il 31.3.2020, rispetto alla precedente scadenza del 9.3.2020; ii) oppure il 2.11.2020, se non sono rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti). Resta ferma la scadenza del 31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera). Viene prorogato al 31.3.2020 anche il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto lo scorso 28.2.2020. Sono escluse dalla proroga le spese sanitarie che dovevano essere inviate entro il 31.1.2020. Diversamente, secondo quanto indicato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 3.3.2020, anche l’invio dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2019 dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6 giugno 2001 n. 289, ove non effettuato entro il 28 febbraio 2020, potrà avvenire entro il prossimo 31 marzo. Il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate viene conseguentemente differito dal 15.4.2020 al 5.5.2020. Viene inoltre anticipata al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che si sarebbero dovuti applicare dal 2021. Il modello 730/2020, relativo all’anno 2019, potrà quindi essere presentato entro il 30.9.2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (diretta, al sostituto d’imposta, a un CAF o professionista).
Premessa
L’art. 1 del DL
2.3.2020 n. 9, recante misure
urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza COVID-19,
in vigore dal 2.3.2020, ha:
disposto una generale anticipazione al 2020 delle nuove scadenze per
certificazioni del sostituto d’imposta, dichiarazioni precompilate e modelli
730, previste dall’art. 16-bis del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, che si
sarebbero dovute applicare solo dal 2021;
previsto un differimento di alcuni dei suddetti termini con riferimento al solo
anno 2020.
Nuovo calendario CU
In virtù del suddetto intervento, le Certificazioni Uniche 2020 dovranno
essere trasmesse in via telematica
all’Agenzia delle Entrate entro il termine:
del 31
marzo 2020, rispetto alla precedente scadenza
del 9 marzo (poiché il 7 marzo cade di sabato);
oppure del 2 novembre 2020 (termine di presentazione dei modelli 770/2020,
considerando che il 31 ottobre cade di sabato), in relazione alle
Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni
precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale,
d’impresa o esenti).
Per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche
2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE,
certificazioni in forma libera), per quest’anno viene confermata la scadenza del 31 marzo.
Rimane invece
applicabile dal 2021 la disposizione secondo cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli interessati i dati
delle Certificazioni Uniche pervenute, esclusivamente
nell’area autenticata del proprio sito internet (art. 4 comma 6-sexies
del DPR 322/98).
Termini per l’invio dei dati
relativi agli oneri deducibili
Viene prorogato al 31
marzo 2020 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e
detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei
redditi, il cui termine è scaduto lo
scorso 28 febbraio.
Si tratta quindi delle comunicazioni
relative al 2019 riguardanti, ad esempio:
gli interessi
passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;i premi
per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli
infortuni;i contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori e i contributi di previdenza
complementare;i contributi
sanitari versati senza il tramite del sostituto d’imposta e le spese
sanitarie rimborsate da Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale
e da Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;le spese
per gli asili nido, le spese
universitarie e le spese funebri.
Termini per l’invio delle
comunicazioni da parte degli amministratori di condominio
Rientrano nella proroga al 31
marzo anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio
relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di
arredo e di riqualificazione energetica, effettuati
sulle parti comuni di edifici residenziali.
Viene quindi
superata l’apposita proroga al 9 marzo disposta dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100083 emanato
lo scorso 28 febbraio.
Termini per l’invio delle
comunicazioni al sistema tessera sanitaria
La proroga al 31 marzo
2020 non riguarda invece la comunicazione al Sistema tessera
sanitaria, gestito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, delle spese
sanitarie sostenute nel 2019 e dei rimborsi effettuati per prestazioni non
erogate o parzialmente erogate, il cui
termine è scaduto lo scorso 31 gennaio.
Secondo quanto indicato nel comunicato
stampa dell’Agenzia delle entrate del 3.3.2020, anche l’invio dei dati
relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2019 dalle persone fisiche e
riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6 giugno 2001 n. 289, ove non effettuato entro il 28 febbraio
2020, potrà avvenire entro il
prossimo 31 marzo.
Termine per la messa a
disposizione delle dichiarazioni precompilate
Per effetto delle suddette proroghe, il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate
da parte dell’Agenzia delle Entrate viene
conseguentemente differito dal 15 aprile al 5 maggio 2020.
Viene inoltre anticipata dal 2021 al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730,
che erano stati previsti dall’art. 16-bis del DL 124/2019.
Il modello 730/2020, relativo all’anno 2019, potrà pertanto essere
presentato entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalità
di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente,
al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, a un CAF-dipendenti o
professionista abilitato).
ADEMPIMENTI FISCALI MODIFICATI DALL’ART. 1 DEL DL 2.3.2020 N. 9
ADEMPIMENTO
TERMINE PRECEDENTE
NUOVO TERMINE
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU con dati rilevanti per
la precompilata
9.3.2020
31.3.2020
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU con dati NON rilevanti
per la precompilata
2.11.2020
2.11.2020
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri
deducibili e detraibili (es. interessi passivi, premi assicurativi,
contributi sanitari, spese per gli asili nido, universitarie e funebri)
28.2.2020
31.3.2020
Termini per l’invio delle comunicazioni da parte degli amministratori
di condominio
9.3.2020
(termine previsto con il provv. n. 100083
del 28.2.2020)
31.3.2020
Termini per l’invio delle comunicazioni al sistema tessera sanitaria
contenente i dati per le spese mediche
31.1.2020
31.1.2020
Termini per l’invio delle comunicazioni al sistema tessera sanitaria
contenente i dati delle spese veterinarie
28.2.2020
31.3.2020
Termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate
15.4.2020
5.5.2020
Termine presentazione del modello 730/2020, relativo all’anno 2019
7.7.2020 (se presento dal sostituto
d’imposta)23.7.2020 (se presentato da un
CAF-dipendenti o professionista abilitato)23.7.2020 (se presentato direttamente dal
contribuente)
30.9.2020 indipendentemente dalla modalità di presentazione
adottata