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Bonus mobili prorogato anche per il 2025

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge di bilancio 2025 ha mantenuto il cd. “Bonus mobili” ovvero la detrazione Irpef pari al 50% sulla spesa effettuata per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16-bis del TUIR). In sostanza, viene confermata – anche per il 2025 – la percentuale di detrazione del 50% e il tetto di spesa fino a 5.000 euro relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici dopo una ristrutturazione edilizia. Rispetto alla “versione” 2024, non cambia quindi la percentuale di detrazione (50%), il limite di spesa (euro 5.000 per ogni unità abitativa) ne la tipologia di interventi edilizi e/o di mobili (o grandi elettrodomestici) ma – per il “bonus 2025” – è stata eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura.  In pratica, l’unico modo per poter beneficiare del bonus mobili è la detrazione (diretta) Irpef. Infine, è bene ricordare che per ottenere tali detrazioni è necessario rispettare il principio di cassa, ovvero i pagamenti relativi a tali spese devono essere effettuati entro il 31.12.2025.

Premessa

La legge di bilancio 2025 ha confermato il “Bonus mobili” pertanto, “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio di cui all’art.16-bis TUIR è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda (…) per le ulteriori spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

A tal fine si ricorda che l’incentivo denominato “Bonus mobili” è stato già oggetto di una prima proroga con la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) che ha confermato la proroga del bonus fino al 2024, apportando modifiche alla percentuale di detrazione delle spese.

La legge di bilancio 2025 dunque, confermando l’impostazione 2024, continua a prevedere sempre una detrazione del 50% nei limiti di spesa di € 5.000 per ogni immobile (comprensive di spese di trasporto e montaggio).

A proposito delle spese, non è confermata – invece – la possibilità di optare dello sconto in fattura o della cessione del credito in “luogo della detrazione diretta”.

Le condizioni

Le condizioni per poter beneficiare dei bonus in commento sono:

  • effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis DPR 600/73;
  • acquistare determinati beni mobili e/o elettrodomestici di grandi dimensioni con una specifica efficienza energetica.
Gli interventi edilizi che beneficiano del bonus mobili

Il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici – Detrazioni), rifacendosi a quanto già disposto dall’art. 16-bis TUIR, ha individuato una serie di interventi edilizi che possono fruire dell’agevolazione in questione. Nello specifico gli interventi sono:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio possono riguardare sia singole unità immobiliari sia parti comuni di edifici residenziali. L’intervento in questione deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.   Le istruzioni fornite dall’amministrazione finanziaria, precisano che il “bonus” spetta anche quando i beni acquistati:
Interventi sulle parti comuni

Per ciò che concerne gli interventi sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Nello specifico, la Circolare del 18/09/2013 n. 29 ha chiarito chel’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.

Data di inizio lavori

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni.

A tal fine, è stato precisato che non è fondamentale che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Frazionamento e limiti di spesa
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata: da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se obbligatoria;dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi,   A tal fine è necessario ricordare che: se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile;la Circolare del 18/09/2013 n. 29 ha specificato che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati.   In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010).

Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione o, per converso, si accorpano in due piccoli appartamenti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici,vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”. Pertanto, nel caso in cui gli interventi comportino una:

  • divisione in due distinte unità abitative, il limite di spesa rimane sempre € 5.000;
  • accorpamento di due preesistenti unità abitative,il limite di spesa è pari a € 10.000 (ovvero € 5.000*2).
Tipologia e modalità dei pagamenti

Per ottenere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici è necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

Sono esclusi i pagamenti effettuati con:

  • assegni bancari
  • contanti
  • o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.   A tal fine si ricorda che: è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat); in tale evenienza, il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016);la detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria;stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
Come funziona la detrazione

L’agevolazione “bonus mobili e grandi elettrodomestici” si riferisce agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo dal soggetto che realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni mobili e di grandi elettrodomestici.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la detrazione Irpef del 50% si applica, quindi, all’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore:

  • alla classe A per i forni, 
  • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
  • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
L’importo massimo di spesa va riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione per cui il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. Più nello specifico, la detrazione al 50% deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad €. 5.000,00 anche per l’anno 2025. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Per il bonus mobili 2025 non è ammassa l’opzione dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito” ma unicamente la detrazione diretta.

L’Agenzia dell’entrate ha specificato che se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Comunicazione Enea

Il comma 2-bis dell’art. 16, DL n. 64/2013 ha stabilito che “al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati (alla conclusione degli stessi)”.

Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”.

A tal fine, si segnala che la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 ha precisato che “la mancata o tardiva trasmissione non implica la perdita del diritto alle detrazioni”.

La legge di Bilancio ha introdotto un nuovo “buono” per l’acquisto di grandi elettrodomestici eco-efficienti, prodotti in Europa, abbinato alla sostituzione (rottamazione) di apparecchi meno performanti. Il bonus prevede un contributo pari al 30% del costo, con un tetto massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite sale a 200 euro per i beneficiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Il contributo è destinato all’acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, non inferiore alla nuova classe B, ed è richiedibile una sola volta per nucleo familiare. Per accedere al bonus elettrodomestici 2025, sarà necessario che gli apparecchi acquistati siano prodotti in Europa e che quelli sostituiti vengano smaltiti correttamente tramite il riciclo.
Sintesi dei lavori che danno diritto alla detrazione

Lavori su singoli appartamenti o parti condominiali

Manutenzione straordinaria

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
  • costruzione di scale interne
  • sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Ristrutturazione edilizia

  • modifica della facciata;
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • apertura di nuove porte e finestre;
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus:

  • tinteggiatura pareti e soffitti;
  • sostituzione di pavimenti;
  • sostituzione di infissi esterni;
  • rifacimento di intonaci;
  • sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni;
  • riparazione o sostituzione di cancelli o portoni;
  • riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta.
Acquisto di beni mobili che danno diritto alla detrazione
  • Letti, armadi, cassettiere;
  • librerie, scrivanie, tavoli;
  • sedie, comodini, divani;
  • poltrone, credenze, materassi;
  • apparecchi di illuminazione.

È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

Acquisto di grandi elettrodomestici che danno diritto alla detrazione

Trattasi di elettrodomestici nuovi con una determinata classe energetica come rilevabile dall’etichetta energetica.

  • classe A per i forni;
  • classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • classe F per i frigoriferi e i congelatori,

Sono considerati grandi elettrodomestici:

  • frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici;
  • lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde;
  • piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
  • ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Si possono includere tra le spese agevolabili (da far rientrare sempre nel limite di € 5.000) quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.