Gestione artigiani e commercianti: neo iscritti con riduzione al 50% (Art. 1, comma 186, legge n. 207 del 30.12.2024)
Con legge n. 207 del 30.12.2024 (c.d. “Finanziaria 2025”), il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità in materia fiscale e contributiva tra cui si segnala un beneficio a favore dei neo iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti che consiste in una riduzione della contribuzione dovuta. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 186 della Finanziaria 2025 coloro che procedono all’iscrizione, per la prima volta, in tali gestioni, nel periodo dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025 posso accedere, a seguito della presentazione di un’istanza, ad una riduzione del 50% dei contributi complessivamente dovuti per 36 mensilità calcolate senza soluzione di continuità dall’iscrizione fino al raggiungimento del trentaseiesimo mese. Non essendo specificato altrimenti, si ritiene che la riduzione debba trovare applicazione con riferimento ai contributi minimi ed a quelli calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati (sul punto è auspicabile un chiarimento ufficiale dell’INPS). Possono beneficiare dell’agevolazione coloro che percepiscono redditi d’impresa, anche in caso di accesso al regime forfetario. Il legislatore ha specificato che possono accedere a tale istituto anche i collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome nel termine previsto dalla legge. Il beneficio viene riconosciuto nel limite di quanto previsto dalla disciplina de minimis ed è concesso ai sensi del regolamento UE 2831/2023 del 13.12.2023 della Comissione. Il beneficio viene concesso su domanda del soggetto interessato, che dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica nelle modalità che verranno rese note da INPS
PREMESSA
Con l’articolo 1, comma 186, legge n. 207 del 30.12.2024 il legislatore ha introdotto un nuovo beneficio a favore di coloro che, nel corso del 2025, si iscrivono per la prima volta alla gestione artigiani e commercianti.
Il beneficio, in particolare, prevede una riduzione del 50% dei contributi complessivamente dovuti per un periodo di 36 mesi che decorrono, senza soluzione di continuità, dalla data di iscrizione alla gestione.
Possono accedere i contribuenti che percepiscono redditi d’impresa derivanti dall’esercizio delle attività interessate dalle Gestioni Artigiani e Commercianti anche nel caso in cui abbiano optato per l’applicazione del regime forfetario. Viene, inoltre, concessa l’applicazione dell’agevolazione anche nei confronti dei collaboratori familiari che procedono all’iscrizione alla cassa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il beneficio trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (art. 1, comma 1, legge n. 233/1990):
- imprenditori individuali o soci di società (il legislatore non opera alcun distinguo sulla forma giuridica dell’attività);
- collaboratori familiari di imprenditori individuali o soci di società.
Non preclude l’accesso del beneficio, come specificato dallo stesso legislatore, l’eventuale accesso al c.d. “regime forfetario”, ferma la sussistenza dei presupposti appena descritti.
Viene, inoltre, richiesto che la data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società sia avvenuto nel periodo tra il 01.01.2025 ed il 31.12.2025.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva nella misura del 50%, applicabile sia al reddito minimo, sia a quello risultante dalla dichiarazione sulla base del reddito d’impresa conseguito. A tal riguardo, il legislatore non fornisce particolari indicazioni.
La riduzione del 50% trova applicazione:
- a decorrere dalla data di iscrizione a una delle due gestioni interessate
dell’attività o il primo ingresso nella società). Tale data deve essere compresa tra il 01.01.2025 ed il 31.12.2025;
- applicazione del beneficio termina il trentaseiesimo mese successivo all’avvio del beneficio.
La riduzione, pertanto, si applica per 36 mesi senza soluzione di continuità, a decorrere dall’iscrizione alla cassa.
(rileva quindi l’evento che comporta l’iscrizione alla gestione, ovvero l’avvio dell’attività o il primo ingresso nella società). Tale data deve essere compresa tra il 01.01.2025 ed il 31.12.2025;
- l’applicazione del beneficio termina il trentaseiesimo mese successivo all’avvio del beneficio.
La riduzione, pertanto, si applica per 36 mesi senza soluzione di continuità, a decorrere dall’iscrizione alla cassa.
Si segnala il divieto di cumulo della misura in commento con altre forme di beneficio che operano quali riduzioni di aliquota. Considerato che tali forme di incentivo non vengono esplicitate dal legislatore, si ritiene che il divieto di cumulo operi nei confronti di qualsiasi altro beneficio con riduzione di aliquota.
In tal caso, il beneficio potrà essere applicato solo in alternativa ad altri.