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Bonus studenti:

tutte le agevolazioni per il comparto scuola

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l’articolo 1, comma 120 (Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede) incrementa di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro. Già la legge di bilancio 2021 aveva previsto che, al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio, di istituire un fondo finalizzato a corrispondere un “contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato”.

Premessa

La legge di Bilancio 2025 ha incremento i finanziamenti destinati al c.d. “Bonus affitto”, pari a 1 milione di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il cd. Bonus affitto è stato istituito con la Legge di Bilancio 2021 (in periodo Covid-19) con l’obiettivo di sostenere gli studenti universitari fuori sede in particolari situazioni economiche, che devono affrontare spese per l’affitto di una casa.

Lo stanziamento originario prevedeva 15 milioni di euro, poi ridotto dalle successive leggi di bilancio in 4 milioni per il 2023 e 6 a decorrere dal 2024 (poi incrementati a 16). 

La Legge di Bilancio 2025, come detto, dispone un incremento di 1 milione di euro per l’anno in corso e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Requisiti per accedere al Bonus affitti universitari

Il “Bonus affitti” è l’aiuto economico destinato agli studenti universitari che si trovino nella necessità di lasciare la propria città di residenza per recarsi in un’altra città; tuttavia, per poter beneficiare dell’agevolazione in questione, si devono rispettare alcuni requisiti.

Il primo requisito è la distanza dalla propria residenza: per accedere al bonus, lo studente deve risiedere in un luogo diverso dall’università in cui si è iscritto, ossia coloro che frequentano un ateneo in un comune differente da quello di residenza, distante almeno 100km o comunque in un’altra provincia. In ogni caso, lo studente non deve beneficiare di altri contributi pubblici relativi proprio all’alloggio.

A questo proposito, ricordiamo che una borsa di studio privata non rientra tra i contributi che fanno perdere la possibilità di accedere al bonus affitto.

Infine, un altro requisito necessario per poter fare richiesta di tale bonus è quello di rientrare entro una determinata fascia ISEE. In particolare, il valore dell’indicatore economico non deve superare i 20 mila euro. In pratica,bisogna avere un Isee non superiore ai 20mila euro, e l’importo massimo di cui si può usufruire è pari a 279,21 euro.

In alternativa, qualora l’Isee familiare sia superiore ai 20mila euro, è comunque possibile chiedere una detrazione fiscale, purché il domicilio sia a una distanza minima di 100 chilometri da quello di residenza. Tale agevolazione è pari al 19% dell’importo massimo deducibile, che è 2633 euro. Dunque al massimo si possono recuperare 500 euro.

Entrando più nel dettaglio per poter beneficiare del Bonus bisogna innanzitutto essere iscritti presso un’università statale e non privata: essere iscritti, quindi, a corsi di laurea triennale, laurea magistrale, dottorati di ricerca o percorsi equiparati presso università statali; avere un regolare contratto di locazione per l’abitazione. L’immobile affittato deve trovarsi nel comune in cui si trova l’università o nelle immediate vicinanze.

Ricapitolando, i requisiti per poter presentare domanda e richiedere il bonus affitto per studenti fuori sede sono:

  • essere uno studente fuori sede
  • essere iscritto ad una università statale
  • avere firmato un regolare contratto di affitto
  • non essere beneficiario di altri contributi pubblici per l’alloggio
  • avere un isee inferiore ai 20 mila euro
  • avere la residenza in una città diversa da quella in cui si sta frequentando il proprio corso di studi.
Chi eroga il bonus affitti studenti fuori sede

Il bonus affitto studenti universitari è erogato direttamente dalle università e quindi dai corrispondenti Enti Regionali per il Diritto allo Studio universitario (DSU).

Questo bonus viene quindi gestito autonomamente dalle università, che lo erogheranno solamente dopo opportune verifiche sui requisiti dei singoli studenti.

Differenza con le detrazioni IRPEF: come si ottiene la detrazione studenti fuori sede

Come già detto, per gli studenti il cui valore ISEE del gruppo familiare sia superiore a 20 mila euro, è possibile accedere alle detrazioni ordinarie Irpef. Secondo la norma, dall’imposta lorda si può detrarre un importo pari al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede derivanti da:

Anche per poter beneficiare delle detrazioni, i requisiti sono:

Diversamente dal Bonus affitti, per quanto riguarda l’università non è importante che l’università sia pubblica, né rileva il corso frequentato. La detrazione spetta anche per gli studenti iscritti a istituti tecnici superiori (ITS) e ai nuovi corsi istituiti presso Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati.
Attenzione va prestata al fatto che la detrazione non spetta per: corsi post laurea (quali master),dottorati di ricerca,corsi di specializzazione.
Limiti alla detrazione spese universitarie 2025

La detrazione spetta nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.633 euro dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta, non spetta per:

  • il deposito cauzionale, 
  • le spese condominiali, e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione,
  • e per i costi di intermediazione.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

In ogni caso si ricorda che se i canoni non sono pagati dallo studente ma da un familiare che abbia lo studente fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare nei limiti suddetti.

Nel caso in cui i genitori abbiano a carico due figli all’università, titolari di due distinti contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione del 19% su di un importo massimo non superiore a euro 2.633. Qualora il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione e spetta ai conduttori che possiedano i requisiti e nei limiti suddetti.
Sintesi delle detrazioni per spese di istruzione

Le spese di istruzione dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado sono detraibili. Inoltre, si possono detrarre le spese universitarie, comprese quelle relative ai corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e master.

Le spese di istruzione detraibili comprendono:

  • le tasse di iscrizione e frequenza;
  • i contributi versati per i corsi e laboratori di lingue, teatro, musica e altre attività, purché organizzati dalle scuole frequentate;
  • il trasporto scolastico, anche se fornito da soggetti esterni alla scuola;
  • le gite scolastiche e, in genere, le attività culturali e ricreative svolte per ampliare l’offerta formativa;
  • la mensa, sia se il servizio è prestato dalla scuola ovvero fornito dal Comune o da altri Enti.

Non sono detraibili, invece, le spese per l’acquisto dei libri di testo, di materiali di cancelleria, di zaini, astucci e cartelle.

Le spese di istruzione e scolastiche sono detraibili al 19% della spesa totale sostenuta nel corso dell’anno d’imposta considerato.   Il limite massimo di detrazione varia in base al tipo di scuola frequentata: per gli asili nido: il limite massimo dell’importo detraibile è di 632 euro per ciascun figlio (quindi la detrazione massima ammonta a 120 euro all’anno);per la scuola materna, elementare, media e superiore il tetto massimo di spesa è di 800 euro per ogni alunno (quindi si può scaricare fino a 152 euro);per le università pubbliche non c’è un limite massimo di spesa; quindi, la detrazione del 19% spetta sull’intero importo delle spese sostenute;per le università non statali, l’importo delle spese detraibili non può superare la soglia stabilita da un decreto del Ministero dell’università e della ricerca (MUR).
Per i licei musicali ed i conservatori, in aggiunta alle detrazioni ordinarie, è previsto un bonus per l’acquisto di strumenti musicali, che consente di detrarre il 65% del prezzo pagato, fino a un massimo di 2.500 euro.
I genitori di bambini o ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), diagnosticati e certificati dal medico, possono fruire di una detrazione del 19% per l’acquisto di strumenti didattici e supporti tecnici o informatici compensativi, necessari per aiutarli nello studio e nell’apprendimento, senza alcun limite di spesa.
Sintesi delle principali misure a favore dell’istruzione

Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola (articolo 1, comma 105)

Istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 500 mila euro per gli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2027, destinato all’erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l’anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria.

Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (articolo 1, comma 123)

Stanziati 93,7 milioni di euro su base annua a partire dal 2025 ad incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) finalizzato al riconoscimento dei trattamenti accessori del personale docente.

Istituzione del fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali (articolo 1, commi da 213 a 216)

Istituito il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2025, 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 4 milioni di euro per l’anno 2027 destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti.

Iniziative volte al sostegno dell’attività sportiva agonistica svolte dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado (articolo 1, commi da 254-260)

Istituito il “Programma studente-atleta”, realizzato dalle istituzioni scolastiche al fine di permettere agli studenti-atleti, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell’istruzione e del merito in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute Spa, ed iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di conciliare l’impegno agonistico con quello scolastico. Reca la disciplina di dettaglio delle modalità di strutturazione del programma. Riconosce allo studente membro del Programma studente-atleta e di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell’Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale», il diritto a ricevere una borsa di studio, erogata da Sport e salute S.p.A. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, la cui copertura è posta a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti (articolo 1, commi da 345 a 347)

Istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, per l’attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli stessi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Contributo in favore delle scuole paritarie (articolo 1, commi 570 e 571)

Incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Conseguentemente: Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2.


Carta del docente (articolo 1, commi 572-574)

Estesa la card docenti al personale supplente con contratto al 31 agosto. Con successivo D.M. saranno definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, compreso l’importo annuale della stessa.